Cassazione: è imputabile all’avvocato la circostanza per cui la casella non riceve le pec

In tali casi, pertanto, la notifica a cura del cancelliere si perfeziona con il deposito del documento informatico in cancelleria
simbolo e-mail

di Valeria Zeppilli – La sentenza numero 1647/2018 della Corte di cassazione qui sotto allegata è tornata su un tema molto importante per gli avvocati telematici: l’impossibilità di ricevere delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata.

Nella pronuncia, più nel dettaglio, si è ribadito che se la mancata ricezione del documento informaticonotificato dal cancelliere è imputabile al difensore destinatario, per il perfezionamento della notifica (nel caso di specie ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’articolo 1, comma 51, della legge numero 92/2012) è sufficiente il deposito dello stesso in cancelleria.

Causa della mancata ricezione

Per i giudici occorre infatti fare un’opportuna distinzione e tenere separata l’ipotesi in cui la mancata ricezione sia addebitabile al destinatario della notifica da quella in cui la stessa non possa essergli imputata.

Solo in quest’ultimo caso, infatti, si rende applicabile l’articolo 135 del codice di procedura civile, in forza del quale, secondo quanto stabilito al terzo comma, il biglietto di cancelleria che non possa essere notificato a mezzo p.e.c. viene trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. Nel primo caso, invece, lo stesso è validamente depositato in cancelleria.

Casella non in grado di accettare il messaggio

Nella pronuncia in commento la Corte di cassazione ha anche ricordato che tra le ragioni che rendono imputabile al destinatario l’impossibilità di procedere a notifica a mezzo p.e.c. va ricondotta anche la circostanza che la casella dell’utente non sia in grado di accettare il messaggio.

Tale evento, infatti, dipende dallo stato della casella e, quindi, è “oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell’avvocato, il quale deve preoccuparsi di scongiurare un tale accadimento“.

Per leggere la sentenza integrale clicca qui: Corte di cassazione testo sentenza numero 1647/2018