Il XXX congresso dell’ANM – il 26, 27 e 28 Novembre 2010, in Roma – ha affermato, esplicitamente, la divampata questione morale che ha investito non pochi magistrati, rompendo, così, i robusti argini, abilmente eretti negli anni. Lo scrivente deve, però, anche in questa sede, ribadire una considerazione ovvia e cioè che il magistrato è chiamato a svolgere non “un lavoro” ma (quasi) una missione. A fronte di tanto gli viene conferito un potere immenso (ed una consistente tranquillità economica) che non ha eguali in altre democrazie. Basta, infatti, studiare l’ordinamento giudiziario.
Ritornando al richiamato congresso, quivi è stato approvato un nuovo “cosiddetto” codice etico, che altro non è se non il precedente novantaquattro con “qualche” integrazione che consiste, in sostanza, in esplicitazioni chiare ed inequivoche di ipotesi, non più astratte, ma di fatti e comportamenti realmente accaduti e che, purtroppo, continuano ad accadere.
Integrazioni e nuovi articoli in neretto. É riportato il vecchio testo, nonché le norme sugli illeciti disciplinari dei magistrati sia nell’esercizio delle funzioni sia fuori dell’esercizio di queste, nonché, norme del codice penale, di procedura penale e procedura civile e dell’art. 12 delle preleggi.
Art. 3 della Carta Costituzionale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Ultimo codice etico della magistratura italiana approvato il 26/28 Novembre 2010 dall’Associazione Nazionale Magistrati.
I. LE REGOLE GENERALI
Art. 1 – Valori e principi fondamentali
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni, nell’esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità.
Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all’esercizio della giurisdizione e ne valorizza il contributo.
Vecchio testo:
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
a. fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro
difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e. l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f. l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
r. il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;
u. la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
aa. il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
gg. l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.
– art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
a. l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
b. il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c. l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
g. la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;
i. l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste.
Dal Codice Penale:
– art. 326. Finalità delle indagini preliminari.
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.
– art. 358. Attività di indagine del pubblico ministero.
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Art. 2 – Rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia
Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone. Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull’amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.
Vecchio testo:
Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e. l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f. l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze.
– art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
a. l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
e. l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f. la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;
i. l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste.
Art. 3 – Doveri di operosità e di aggiornamento professionale
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità, impegnandosi affinché alla domanda di giustizia si corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia.
Partecipa attivamente e con assiduità ai momenti organizzativi e di riflessione comune interni
all’ufficio.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività e partecipando alle iniziative di formazione, anche comuni agli altri operatori del diritto.
Vecchio testo:
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.
Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
n. la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
r. il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio.
Art. 4 – Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione
Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio disponibili siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, adotta iniziative organizzative che perseguano obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.
Vecchio testo:
Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.
Art. 5 – Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali
Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi.
Vecchio testo:
Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essi.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
e. l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f. l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
u. la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui.
– art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
i. l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste.
Art. 6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio concernenti l’attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.
Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica
Vecchio testo:
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l’utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
u. la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
v. pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all’articolo 5, comma2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106;
aa. il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.
– art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
f. la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo.
Art. 7 – Adesione ad associazioni
Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.
Vecchio testo:
Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
g. la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie.
II. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, CORRETTEZZA
Art. 8 – L’indipendenza del magistrato
Il magistrato garantisce e difende, all’esterno e all’interno dell’ordine giudiziario, l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.
Nell’espletamento delle funzioni elettive in organi di autogoverno, centrale o periferico, opera senza vincolo di mandato rispetto all’elettorato e ai gruppi associativi.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine. Non permette che le relazioni dei suoi prossimi congiunti influenzino impropriamente il suo operato professionale.
Il magistrato continua ad operare con spirito di indipendenza e di imparzialità nello svolgimento di funzioni amministrative. Di esse limita comunque nel tempo la durata.
Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza.
In particolare, fermo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità stabilite dalle normative in materia, nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria il magistrato evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico – amministrativi negli enti locali.
Vecchio testo:
Il magistrato garantisce e difende l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine.
Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e. l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f. l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
aa. il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.
– art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
a. l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
b. il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
h. l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato;
Art. 9 – L’imparzialità del magistrato
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.
Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità, agendo con lealtà e impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme.
Assicura inoltre che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.
Vecchio testo:
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.
Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme.
Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza,
laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e. l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f. l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g. la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
m. l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
ff. l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;
gg. l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.
Dalle preleggi:
– art. 12. Interpretazione della legge.
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Dal Codice di Procedura Civile:
– art. 51. Astensione del giudice
Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e’ parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.
– art. 52. Ricusazione del giudice
Nei casi in cui e’ fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo’ proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante e’ noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
Art. 10 – Obblighi di correttezza del magistrato
Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.
Vecchio testo:
Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.
Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.
Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.
Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
c. la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e. l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f. l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
u. la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
v. pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all’articolo 5, comma2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106;
aa. il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.
– art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
a. l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
g. la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;
h. l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato;
i. l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste.
LA CONDOTTA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 11 – La condotta nel processo
Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.
Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo.
Vecchio testo:
Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona.
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
n. la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
p. l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
q. il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;
r. il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;
t. l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;
ff. l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza
gg. l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.
Art. 12 – La condotta del giudice
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.
Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell’udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio.
Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.
Vecchio testo:
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti.
Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.
Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona.
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
c. la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e. l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f. l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g. la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h. il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
q. il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;
r. il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;
t. l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;
ff. l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;
gg. l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.
Art. 13 – La condotta del pubblico ministero
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.
Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.
Partecipa attivamente alle iniziative di coordinamento e ne cura opportunamente la promozione.
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.
Vecchio testo:
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.
Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti e dei testi, che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona.
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
c. la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d. i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e. l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
f. l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
m. l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
n. la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
q. il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;
u. la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
v. pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106;
aa. il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
ff. l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;
gg. l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.
Art. 14 – I doveri dei dirigenti
Il magistrato dirigente dell’ufficio giudiziario cura al meglio l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili. in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l’ufficio deve garantire.
Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione.
Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio
assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna. Cura in particolare l’inserimento dei giovani magistrati ai quali assicura un carico di lavoro equo.
Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni e si dà carico delle questioni organizzative generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo magistrato.
Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.
Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo tempestivamente, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.
Sollecita pareri e confronti sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati.
Cura l’attuazione del principio del giudice naturale.
Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è rimessa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.
Il dirigente non si avvale della propria posizione per ottenere benefici o privilegi per se o per altri.
Vecchio testo:
Il magistrato dirigenti dell’ufficio giudiziario cura l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l’ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l’indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all’ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell’ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.
Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell’ambito dell’ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.
Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.
Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell’ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è messa la vigilanza sui magistrati, con il Consiglio giudiziario e con il C.S.M.
Sollecita pareri sulle questioni dell’ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati. Cura l’attuazione del principio del giudice naturale.
Dagli illeciti disciplinari:
– art. 1. Doveri del magistrato
1 Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona.
– art. 2. Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
r. il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;
s. per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
t. l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;
dd. l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;
ee. l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall’articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto.
– art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni
1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
i. l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste.
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A questo punto è opportuno, per meglio capire, riportare la normativa sugli illeciti disciplinari D. Lgs. N. 109/2006 – Governo Berlusconi ministro della giustizia Castelli) quale modificato ed integrato dalla Legge 24.10.2006 n.269 (Governo Prodi – Ministro della giustizia Mastella), con breve commento.
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In relazione alle sanzioni da applicare, da parte del CSM, per gli illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni e per quelli commessi nella vita privata, si deve dedurre che solo per alcuni illeciti, così come tipizzati dalla legge (Berlusconi 23.2.06 n.109 e 24.10.2006 n.269 (Prodi) trovano una sanzione. Altri no!
Benvero, ampia discrezionalità , evidentemente a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza, viene data al C.S.M.(quest’organo è espresso, lo si ricorda, dalle correnti/associazioni, variamente politicizzate).
Le sanzioni sono, in ordine crescente, A) L’ammonimento: semplice richiamo al rispetto delle regole; B) la censura: nota di biasimo; C) la perdita dell’anzianità ai limitati fini economici e di carriera è prevista solo da tre mesi a due anni (vedi art. 12 e 5 diversità); D) l’incapacità temporanea ad assumere incarico direttivo o semidirettivo allorquando, quale dirigente d’ufficio o Presidente della Sezione, interferisce (la famosa raccomandazione) nell’attività di altro Magistrato; E) sospensione dalla funzione da 3 mesi a due anni allorquando il Magistrato accetti e svolga incarichi vietati dalla legge ovvero non abbia inoltrato richiesta e ottenuto l’autorizzazione, sempre (attenzione) ricorrendone la gravità (senza parametri); F) rimozione.
In ipotesi di condanna per più illeciti insieme si applica la sanzione meno grave se compatibile.
La rimozione, cioè il licenziamento, è dunque previsto, ma sussiste valutazione molto discrezionale sulla gravità e, solo e soltanto per i fatti previsti dall’art. 3 comma 1 lettera e, e cioè quando attiene a prestiti di danaro e agevolazioni di eccezionale favore direttamente o indirettamente dalle parti, nei processi civili e penali che si svolgono nell’ufficio giudiziario cui appartiene o che comunque si trovino nel distretto della Sua Corte di Appello (e così, implicitamente ed esplicitamente, si prevede la raccomandazione. Un giudice raccomanda. Altro Giudice accetta).
Riepilogando:
1) Vi è una elencazione (sul sito www.cameradigiustizia.com) di fatti qualificati illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni (art. 2) ma non quando il fatto è di scarsa rilevanza;
2) Vi è una elencazione di fatti qualificati illeciti disciplinari nella vita privata (art. 3) con la premessa che non è illecito laddove il fatto stesso sia di scarsa rilevanza.
3) Vi è una elencazione di fatti qualificati illeciti disciplinari conseguenti a reato accertato (art. 4).
4) Vi è una elencazione esplicativa (art. 5) delle sanzioni
5) Per alcuni fatti illeciti commessi nella vita privata, pur essendo elencati e quindi tipizzati, non vengono previste sanzioni (art. 12)
6) Nell’elencazione (sempre nell’art. 12) delle sanzioni soltanto alcune di queste sono correlate a quei fatti quali elencati e commessi nell’esercizio e privatamente. Benvero, per alcuni fatti, in ambedue le ipotesi, in servizio e privatamente, non sono previste sanzioni. Inoltre alcune sanzioni prevedono ipotesi di illeciti non tipizzati.
La confusione che ne deriva dilata conseguentemente la discrezionalità già ampia concessa, (per la valutazione della gravità e delle prescrizioni) al CSM sia nell’incolpazione sia nella decisione. Ma anche nell’accusa, da chiunque esercitata /promossa.
In relazione alla macchinosa procedura da svolgere laddove si voglia sanzionare un magistrato per i suoi comportamenti è previsto che :
1) l’azione disciplinare è promossa dal Ministro della Giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione entro un anno dalla notizia la quale può provenire solo dal CSM, dai consigli Giudiziari, dai dirigenti dagli uffici, dai Presidenti di Sezione, dai Presidenti di Collegio nonché dai procuratori aggiunti.
2) La denuncia (Attenzione-attenzione-attenzione.Denuncia, non esposto) deve essere circostanziata cioè deve contenere tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare nell’esercizio e privatamente (si richiama la variopinta adattabile, flessibile, articolazione).
3) In ogni caso non può essere promossa decorsi dieci anni dal compimento del fatto.
4) L’inizio dell’azione deve essere subito comunicata al Magistrato incolpato come pure ogni ulteriore contestazione, altrimenti ogni atto è nullo. Il Procuratore generale deve depositare le sue richieste entro due anni dall’avvio ed il CSM entro due anni deve pronunciarsi.
5) La sentenza della Sezione disciplinare del CSM è ricorribile in Cassazione ed in caso di suo annullamento, entro un anno ci deve essere la pronuncia del giudizio di rinvio. Attenzione – Attenzione, l’inosservanza di detti termini estingue il procedimento .
6) Il P.M, cioè il procuratore generale, è colui che, ricevuta la notizia, indaga e procede all’archiviazione nelle seguenti ipotesi a) se il fatto non è rilevante (art. 3bis); b) se la denuncia non è circostanziata; c) se il fatto non rientra nelle ipotesi di cui alle lettere 2,3 e 4.
7) il PM, laddove ritenesse di non archiviare, formula al CSM le sue richieste e chiede fissarsi la discussione.Di tutto viene informato l’incolpato.
8) L’udienza dibattimentale della sezione disciplinare del CSM è Pubblica però (attenzione, attenzione) , per la credibilità della funzione giudiziaria e dei diritti dei terzi, può disporsi che si proceda a porte chiuse e, quindi, sentito il magistrato incolpato, delibera in camera di consiglio e provvede con : 8a) sentenza di condanna con relativa sanzione; oppure 8b) rigetta la richiesta del P.G.
9) Sia il Magistrato incolpato, sia il Ministro della Giustizia sia il procuratore generale possono impugnare, innanzi alla Corte di Cassazione, i provvedimenti cautelari o la sentenza della sezione disciplinare. La Corte a sezioni unite entro sei mesi decide.
10) L’incolpato, però, può sempre, poi, (attenzione) ricorrere al TAR in prima istanza ed in appello al Consiglio di Stato.
Il Magistrato condannato poi, in ogni tempo, può chiedere la revisione delle sentenze irrevocabili. Tanto anche dai suoi congiunti, laddove deceduto.
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Sempre dalla legge sulle garanzie (guarentigie) del Magistrato quale rimaneggiata prima dal governo Berlusconi e poi dal governo Prodi, dall’art. 1 si apprende che il Magistrato non può essere privato dello stipendio, della funzione, collocato in aspettativa, in disponibilità, a riposo, destinato ad altra sede o ad altra funzione se non in base ad un deliberato del CSM, che applica l’ordinamento giudiziario . Sempre secondo la legge sulle guarentigie (garanzie a tutela per il Magistrato), l’art. 2 dispone che il magistrato, giudice o sostituto procuratore della Repubblica, può essere destinato ad altra sede o ad altra funzione solo e soltanto con il suo consenso a meno che, per qualsiasi causa, indipendentemente dalla colpa, non possa svolgere le sue funzioni con piena indipendenza e imparzialità.
Dall’art. 3 si apprende che se, per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine, il Magistrato non lavori convenientemente ed efficacemente, è dispensato dal servizio (dal Ministro della Giustizia) previo parere del CSM. Però (ecco la deroga) se tali due (congiunte) condizioni, (attenzione – attenzione) sopravvenute consentano al Magistrato un attività amministrativa, su sua domanda, può trovare collocazione lavorativa presso il Ministero della Giustizia con decreto del Ministro di Giustizia secondo modalità e criteri di comparazione definiti con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell’economia delle finanze (dunque 3 ministeri) tenuto conto della gravità dell’infermità oppure della sopravvenuta inattitudine (qui, condizioni alternative)
Avuto il decreto, il Magistrato infermo oppure inetto, ha la stessa complessiva retribuzione (stipendio + altri assegni/ benefici) oppure addirittura superiore.
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Una sola domanda: “MA DI CHE PARLIAMO?”