La qualità della Democrazia

Di seguito si riporta uno scritto N. Zanon
(tratto da: “Il sistema costituzionale della magistratura”)

Capitolo I
Dove eravamo rimasti

Nel  mio  precedente  libro dal  titolo  “La base  della  Democrazia”  ho  cercato  di  individuare  i  Principi  fondamentali  e  fondanti  della  Democrazia.
Ovvero  ho  riflettuto  su  quegli  elementi  determinanti  attorno  ai  quali  e  grazie  ai  quali  è  possibile  dare  un  senso  a  tale  parola.
Attraverso  l’analisi  di  varie  fonti  (costituzione,  singole  sentenze  della  Consulta  ecc.)  ho  stilato  un  elenco  parziale  e  sicuramente  non  ufficiale  dei  cosiddetti  Principi supremi  del  nostro  ordinamento.
Riporto  in  sintesi  l’elenco  frutto delle  mie  ricerche:

– La  forma  della  Repubblica
– L’unità  dello  Stato
– I  diritti  inviolabili  dell’uomo  (pensiero,  parola,  espressione  ecc.)
– Laicità  dello  Stato
– Autonomia  della  magistratura  (giudicante)
– Uguaglianza  di  fronte  alla  legge
– Diritto  al  voto
– Diritto  alla  difesa
– Limitazione  dei  poteri  di  ogni  Istituzione  (separazione  dei  poteri)
– Imprescindibilità  della  “procedura  aggravata”
– Solidarietà  sociale
– Diritto  alla  difesa  (avocato)
– Segretezza  della  posta

Più  in  generale  è  possibile  fare  un  elenco  dei  principi  supremi  che  sottendono  al  concetto  di  Democrazia  in  astratto  e  validi  per  ogni  sistema  che  si  rifà  a  quella  Istituzione:

– Diritto  al  voto  (pluri-partitismo)
– Diritti  inviolabili  dell’uomo
– Laicità
– Uguaglianza  di fronte  alla  legge
– Divisione  dei  poteri

Inoltre  nel  precedente  testo  ho  messo  in  luce  come,  sotto  certi  punti  di  vista,  tali  Principi  rappresentino  anche  i  limiti  alla  revisione  costituzionale.
Questi  elementi  infatti  si  pongono  a  paletti  invalicabili  per  ogni  modifica  costituzionale.
Qualsiasi  riforma  della  Carta  infatti  non  può  in  alcun  caso  eccedere  o  violare  i  suddetti  Principi  ovvero  i  suddetti  limiti.

In  realtà  nel  libro  in  questione  avevo  approfondito  il  discorso  trattando  in  maniera  specifica  anche  un  altro  tema,  quello  dei  “Principi assoluti”.
In  estrema  sintesi  essi  altro  non  sono  se  non  tutta  una  serie  di  precetti  filosofico-giuridici  insiti  nella  Natura  stessa,  forgiati   nel  concetto  stesso  di  Dignità umana,  radicati  nel  codice  ontologico  dell’Essenza  stessa  di  ogni  essere  umano.
Naturalmente  non  esiste  un  elenco  ufficiale  di  tali  Principi assoluti  né  esiste  una  fonte  da  cui  trarre  una  qualche  legittimità.
Tuttavia  sappiamo  che  esistono  e  che  sono  inviolabili  e  lo  sappiamo  proprio  perché  abbiamo  una  Coscienza  che  ci  permette  di  coglierli  o  individuarli.
Magari  non  in  maniera  specifica  e  precisa  ma  sicuramente  per  sommi  capi  si.
Cito  alla  lettera  alcuni  passi  del  libro  in  questione:

Per  “diritti naturali”,  “diritti assoluti”  o  “diritti inviolabili”  dell’uomo  sono  da  intendersi:

-diritto  alla  vita
-diritto  all’integrità  psicofisica
-diritto  al  nome  e  all’immagine
-libertà  personale
-uguaglianza  dei  diritti
-inviolabilità  del  domicilio
-libertà  di  circolazione
-segretezza  della  corrispondenza
-libertà  di  manifestar e  il  proprio  pensiero
-diritto alla proprietà
-diritto alla potestà genitoriale
-diritto  alla  sicurezza
-libertà  di  pensiero
-libertà  di  culto
-diritto alla successione

Tra  l’altro,  da  questo  punto  di  vista,  è  interessante proporre  l’articolo  1  della Dichiarazione universale dei diritti umani  del  1948.

Art. 1
“Tutti  gli  esseri  umani  nascono  liberi  e  sono  eguali  in  dignità  e  diritti.
Essi  sono  dotati  di  ragione  e  di  coscienza  e  devono  agire  gli  uni  verso  gli altri  in  spirito  di  fratellanza.”

In  realtà  la  validità  e  la  giustezza  di  questi  diritti  non  va  dimostrata,  discussa  o  dibattuta.
Non  può  essere  sede  di  discussione  o  dubbio.
La  loro  validità  è  sottointesa,  indiscutibile,  dogmatica  e  assiomatica.
La  loro  giustezza  va  presa  per  scontata.
Tali  principi-diritti  universali  inoltre  si  pongono  rispetto  ai  vari  ordinamenti  e  alle  varie  costituzioni  in  tre  modalità:

Essi  preesistono  dal  momento  che  sono  sostanziati  alla  natura  stessa,  sono  oggettivamente,  universalmente  ed  eternamente  giusti.
Sono  parte  integrante  dalla  esistenza  stessa  e  quindi  naturalmente  pre-esistono  alle  costituzioni  e  agli  ordinamenti  stessi.
Essi  consistono  poiché  si  configurano  come  essenza  stessa  delle  costituzioni  e  loro  struttura  portante.
Rappresentano  l’anima  degli  ordinamenti  statali  e  il  cuore  pulsante  di  qualsiasi  democrazia  degna  di  questo  nome.
Essi  sussistono  visto  che  rimarranno  tali  anche  in  assenza  di  costituzioni  o  civiltà  organizzate.
Il  loro  valore  rimarrà  immutato  a  prescindere  da  ogni  trasformazione  sociali,  politica,  economica,  giuridica  ecc.

I  “Principi assoluti”  (come li abbiamo chiamati)  costituisco,  da  un  certo  punto  di  vista,  una  sorta  di  base  filosofica  su  cui  porre  i  “Principi supremi”.
Infine  avevo  individuato  nel  precedente  elaborato  anche  un  altro  elemento  di  particolare  interesse,  connesso  ai  precedenti,  ovvero  quello  dei  famosi  “Livelli  costituzionali”.
Anche  stavolta  appare  opportuno  citare  i  frammenti  più  importanti  del  libro  in  questione  affinché  si  possa  chiarire  il  significato  di  tale  concetto:

[…]  a  questo  punto,  alla  luce  di  quanto  detto  sinora,  è   lecito  supporre  che  esistano  vari  livelli  costituzionali  ovvero  varie  dimensioni  della  Costituzione  su  cui  ogni  principio  o  diritti  va  ad  appoggiarsi  o  strutturarsi.
È  possibile  a  mio  parere  individuare  3  livelli  costituzionali,  un  quarto  proverò  ad  abbozzarlo  in  seguito:

-Tre  dimensioni:

a) I  Principi  semplici:  sono  le  singole  leggi  o  i  singoli  articoli  presenti
presenti  nelle  diverse  Costituzioni

b) I  Principi  supremi:  sono  i  Principi  che  stanno  alle  base  delle  Costituzioni
e  che  in  teoria  non  dovrebbero  essere  modificabili.
Sono  quindi  quei  Principi  fondanti  e  immodificabili
determinanti  per  le  varie  Carte.

c) I  Principi  sovra-costituzionali:  sono  quei  Principi  di  Natura,  indiscutibili,
veri  e  giusti  per  Principio.
E  sono  altresì  quei  principi  che  raggruppano
tutti  i  principi  supremi  di  tutte  le  carte
costituzionali  (quantomeno  quelli  occidentali
o  democratici).

Il  primo  livello  riguarda  i  Principi  (non  necessariamente  supremi)  che  sono  espressi  dalle  singole  Costituzioni.
Rappresentano  in  un  certo  qual  modo  il  loro  “codice  genetico”,  la  loro  “carta  d’identità”,  la  loro  “mappatura  concettuale”…
Grosso  modo  sono  i  singoli  articoli  di  ogni  Costituzione.
Singoli  articoli  o  “gruppi di articoli”,  a  seconda  del  concetto  che  emanano  e  simboleggiano.

Il  secondo  livello  si  riferisce  invece  all’oggetto  stesso  nel  nostro  libro  e  del  nostro  dialogo,  ai  principi supremi  per  l’appunto.
Il  cuore  stesso  della  Costituzione  e  della  Democrazia.

Il  terzo  livello  riguarda  infine  quei  Principi  veri  e  giusti  per  natura,  assoluti  nella  loro  essenza  e  che  risiedono  in  tutte  le  Costituzioni  democratiche,  in  tutte  le  Costituzioni  degne  di  questo  nome.
Da  un  punto  di  vista  teorico  essi  raggruppano  tutti  i  principi supremi  di  tutte  le  costituzioni  democraticamente  concepite.
Sono  una  sorta  di  minimo comun denominatore  universale,  sono  da  un  certo  punto  di  vista  il  pilastro giuridico-filosofico  naturale  su  cui  si  fonda  ogni  Carta Costituzionale.

Da  tale  estratto  appare  chiaro  come  esista  una  sorta  di  stratificazione  di  vari  livelli  all’apice  della  quale  si  pongono  per  l’appunto  i  “Principi assoluti”  cioè  quei  Principi  “giusti per natura”,  “giusti per concetto”.
Sono  quasi  una  sorta  di  assioma  giuridico,  un  precetto  non  dimostrabile  ma  vero  per  convenzione.
La  sua  legittimità  cioè  si  trova  nella  Coscienza  di  ognuno  di  noi.

Tutti  questi  elementi  riportati  alla  memoria,  determinanti  nel  concetto  di  Struttura della Democrazia,  saranno  poi  utili  nel  proseguo  del  testo  anche  alla  luce  dell’analisi  che  intendo  intraprendere  ed  svolgere.
Mentre  nel  prossimo  capitolo  invece  cercherò  di  porre  all’attenzione  del  lettore  una  seconda  sfera  della  Democrazia:  la  dimensione  della  Qualità.

Capitolo II
Base e Qualità

I  Principi  supremi  rappresentano  quindi  la  struttura  portante  della  Democrazia,  il  suo  cuore,  il  fulcro  di  tale  sistema  istituzionale.
Essi  rappresentano  la  conditio sine qua non  affinché  sia  lecito  e  legittimo  parlare  di  Democrazia,  sono  per  l’appunto  la  base  della  Democrazia.
Tuttavia  esiste  anche  una  seconda  dimensione  determinante  nella  costituzione  di  tale  concetto:  la  dimensione  della  Qualità.
La  Qualità  della  Democrazia  può  essere  definita  come  il  livello  di  benessere  che  i  cittadini  raggiungono  all’interno  di  tale  sistema,  il  livello  di  benessere  che  essa  riesce  ad  offrire  e  garantire.
La  Qualità  può  essere  delineata  inoltre  come  il  livello  di  efficienza  che  la  Democrazia  è  in  grado  di  fornire  alle  persone  che  ne  fanno  parte.
La  Qualità  di  una  democrazia  è  infine  determinata  dalla  capacità  di  far  sviluppare  e  progredire  la  società  stessa  che  essa  amministra.
Più  la  qualità  sarà  elevata  e  più  il  livello  di  benessere  dei  cittadini  sarà  alto,  più  la  qualità  sarà  bassa  o  scadente  e  più  la  società  sarà  vittima  di  regresso,  decadenza  e  povertà.

Esistono  tuttavia  delle  differenze  tra  il  concetto  di  Base  e  quello  di  Qualità.
Il  primo  elemento  rappresenta  le  fondamenta  della  Democrazia,  la  struttura  portante,  il  secondo  ne  simboleggia  il  modo  d’essere,  il  livello  di  efficienza  con  cui  essa  si  rapporta  ai  cittadini.
Il  primo  è  determinato  da  elementi  molto  precisi  e  giuridicamente  concepiti,  il  secondo  è  più  variabile  e  sfumato.
Il  primo  dipende  essenzialmente  da  organi  di  garanzia  (Costituzione,  Consulta,  Magistratura…),  il  secondo  dipende  invece  da  organi  elettivi  e  di  parte  (parlamento,  governo,  comuni…).
La  Base  è  in  grado  da  sola  di  determinare  l’esistenza  di  una  Democrazia,  il  concetto  di  Qualità  può  in  linea  teorica  essere  applicato  anche  ad  un  sistema  non-democratico.
La  Base  si  configura  come  qualcosa  di  più  determinante,  essenziale,  specifico  mentre  la  Qualità  appare  come  un  quid  più  eterogeneo,  multi sfaccettato  e  complesso.

Possiamo  in  sintesi  esporre  tali  differenze  in  una  semplice  ed  illuminante  tabella  riassuntiva:

Base                         Qualità

– struttura                 – modo d’essere
– elementi precisi        – elementi variabili
– organi di garanzia      – organi di parte
– democratico            – non necessariamente D.
– essenziale               – eterogeneo

Nello  specifico  è  lecito  individuare  vari  elementi  costitutivi  dalla  Qualità.
Numerosi  elementi  cioè  che  contribuiscono  nello  specifico  a  configurare  e  determinare  il  livello  di  Qualità  di  una  data  Democrazia.
Tali  micro-principi   possono  essere  quindi  chiamati  “parametri”  della  Qualità  e  costituiscono  tante  piccole  modalità  attraverso  cui  comprendere  l’efficienza  di  un  sistema.
Ritengo  sia  opportuno  individuare  i  seguenti  elementi:

Parametri relativi alla Qualità della Democrazia

P. 1) efficienza del sistema scolastico

P. 2) informazione libera

P. 3) indipendenza della magistratura (inquirente)

P. 4) stato sociale (o welfare)

P. 5) legalità

P. 6) diritti (sociali o civili)

Ognuno  di  questi  parametri  fornisce  una  specifica  modalità  di  efficienza  della  Democrazia.
Facciamo  alcuni  esempi.
– Se  un  sistema  formativo  (università,  ricerca,  scuola ecc.)  è  efficientissimo  e  all’avanguardia  quel  Paese  beneficerà  di  classi  dirigenti  preparate,  dinamiche,  serie  e  competenti.
Beneficerà  inoltre  di  una  serie  infinita  di  scoperte  scientifiche,  innovazioni,  imprese  di  alto  livello  ecc.
– Se  un  sistema  informativo  (televisione,  internet,  stampa  ecc.)  è  libero  ed  indipendente  quel  Paese  avrà  una  cittadinanza  informata  e  consapevole  ed  al  tempo  stesso  una  classe  dirigente  più  incline  a  non  abusare  del  suo  potere.
– Se  la  magistratura  nel  suo  complesso  (giudicante ed inquirente)  godrà  di  un  alto  livello  di  indipendenza  sarà  più  facile  combattere  criminalità  ed  abusi  del  potere  ed  al  tempo  stesso  tutelare  i  cittadini  onesti.
– Se  il  sistema  di  welfare  (pensioni,  servizi,  ammortizzatori  sociali  ecc.)  è  caratterizzato  da  grande  efficienza  i  cittadini  godranno  di  enormi  benefici  e  tutele.
E  così  via  per  tutti  i  vari  parametri…

Per  semplificare  possiamo  stabilire,  per  convenzione,  che  i  vari  livelli  dei  parametri  siano  i  seguenti:

Livello 0: qualità nulla
Livello 1: qualità bassa
Livello 2: qualità alta
Livello 3: qualità altissima

Esistono  Paesi  che  hanno  qualità  alta  (o altissima)  su  determinati  parametri  ma magari  qualità  bassa  su  altri.
Ogni  parametro  va  giudicato  a  sé.
Tra  l’altro  non  è  detto  che  un  sistema  democratico  debba  necessariamente  avere  livelli  sufficienti  in  tutti  quei  parametri… paradossalmente  può  anche  averli  bassi  in  tutti  e  sei  i  parametri  e  configurarsi  egualmente  come  Democrazia.
Viceversa  un  sistema  non-democratico  (monarchia,  dittatura,  tirannide…)  può  al  contrario  presentare  livelli  alti  in  alcuni  parametri.
Tuttavia  ci  sono  specifici  parametri  che  chiameremo  parametri-base,  i  quali  necessariamente  prevedono  un  livello-zero  nelle  Dittature.
Questi  sono  i  Parametri  2, 3, 5.
È  facile  intuire  come  una  Dittatura  non  preveda  al  suo  interno  la  benché minima  libertà  di  stampa.
Così  come  è  altrettanto  facile  capire  come  un  sistema  non-democratico  controlli  non  solo  la  magistratura  giudicante  (violazione del Principio supremo) ma  anche  quella  inquirente.
Anche  la  Legalità  diventa  praticamente  inesistente  in  un  sistema  corrotto  ed  illegale  per  definizione.
Gli  altri  parametri  invece  possono  teoricamente  presentare  un  alto  livello  di  qualità.

La  Base  quindi  rappresenta  una  condizione  necessaria  mentre  la  Qualità  una  condizione  sufficiente  per  la  configurazione  di  un  sistema  democratico.

Capitolo III
Parametro 2
A  questo  punto  vorrei  soffermarmi  in  maniera  specifica  su  un  Parametro  in  particolare,  quello  relativo  all’Indipendenza della Magistratura.
Sto  parlando  cioè  del  cosiddetto  Parametro 2.
Ritengo  opportuna  una  maggiore  riflessione  attorno  a  tale  “parametro”  per  un  motivo  semplicissimo:  è  l’elemento  su  cui  si  determina  il  funzionamento  dell’intero  sistema,  compresi  gli  altri  parametri.
Come  abbiamo  avuto  modo  di  ribadire  più  volte,  nel  testo  attuale  ed  in quello  precedente,  una  Democrazia  o  una  società  in  generale  trae  la  sua  forza  e  la  sua  capacità  di  sviluppo  dal  rispetto  delle  regole  (leggi, legalità, repressione del crimine, rispetto della Costituzione ecc.).
Più  le  regole  sono  rispettate  e  più  la  società  si  sviluppa,  si  fortifica  e  risulta  sana.
Più  le  regole  sono  violate,  indebolite  e  calpestate  e  più  la  società-democrazia   si  indebolisce,  regredisce,  si  impoverisce  ecc.
Tutti  gli  altri  Parametri  quindi  derivano  da  questo  super-Paramentro.
Più  la  magistratura  è  forte  ed  indipendente  e  più  riuscirà  a  difendere  le  regole  della  società  in  cui  opera,  più  essa  sarà  debole  e  controllata  e  più  risulterà  difficile  far  rispettare  gli  ordinamenti  esistenti.
Una  società  forte  è  una  società  dove  vi  è  un  tasso  di  Legalità  (Par. 5)  alto  e  affinché  si  verifichi  c’è  bisogno  di  una  magistrature  il  più  possibile  autonoma  e  capace  di  combattere  crimine  e  corruzione.
Una  Democrazia  sviluppata  è  una  Democrazia  dove  il  sistema  televisivo  ed  informativo  (Par. 1)  rispetta  i  canoni  di  pluralismo  e  veridicità  delle  notizia.
Naturalmente  affinché  vi  sia  tutto  questo  c’è  bisogno  di  Pubblici Ministeri  non  condizionabili.
È  da  precisare  che  in  questo  contesto  mi  riferisco  soprattutto  alla  magistratura  inquirente,  per  il  semplice  motivo  che  l’indipendenza  della  giudicante  è  già  tutelata  e  garantita  come  Principio  supremo.
Personalmente  ritengo  che  l’indipendenza  del  PM  rappresenti  non  solo  una  meravigliosa   risorsa  contro  il  crimine  ma  al  tempo  stesso  si  configuri  come  uno  straordinario  antidito  contro  gli  abusi  del  potere  elevati  ad  illegalità.

Bisogna  in  questa  sede  prima  di  tutto  comprendere  in  maniera  precisa  e  completa  cosa  significhi  “indipendenza”  del  Pubblico Ministero.
Il  PM  è  indipendente  ed  autonomo  nel  momento  in  cui  egli,  nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  non  subisce  il  controllo  di  nessun  altro  potere  diretto  o  indiretto.
Le  funzioni  del  PM  sono  sostanzialmente  su  tre  livelli:
a) il  perseguimento  dei  reati  (obbligatorietà  dell’azione  penale)
b) le  modalità  di  indagini
c) la  strategia  processuale

– Obbligatorietà  dell’azione  penale
Nel  primo  caso  il  PM  deve  essere  libero  di  perseguire  tutti  i  reati  di  cui  viene  a  conoscenza.
Non  deve  esistere  cioè  nessun  potere  che  scelga  quale  reati  perseguire   e  quali  no.

– Controllo  della  polizia  giudiziaria
Nel  secondo  caso  il  PM  deve  essere  libero  di  svolgere  le  indagini  come  meglio  ritiene  opportuno.
Non  deve  esistere  cioè  nessun  potere  che  decida  in  che  modo  fare  le  indagini  o  in  che  modo  utilizzare  la  polizia  giudiziaria.

– Possibilità  di  impugnazione  delle  sentenze  di  primo  grado  e  libertà  di  chiedere  al  Giudice  la  condanna  o  l’assoluzione.
Nel  terzo  caso  il  PM  deve  essere  libero  di  poter  impugnare  o  meno  la  sentenza  di  primo  grado  qualora  lo  ritenga  opportuno  e  parimenti  deve  essere  altrettanto  libero  di  poter  chiedere  lui  stesso  l’assoluzione  qualora  venga  dimostrata  l’innocenza  dell’imputato.

L’assoluta  autonomia  ed  indipendenza  del  PM  sono  quindi  fondamentali  per  avere  la  garanzia  che  nessun  potere  esterno  possa  in  qualche  modo  intromettersi  nel  corretto  svolgimento  dell’azione  penale.
L’indipendenza  della  magistratura  è  la  base  imprescindibile  nella  efficienza  della  giustizia.
È  grazie  a  tale  presupposto  che  si  è  sicuri  che  vengano  perseguiti  tutti  i  reati  e  non  solo  alcuni  (obbligatorietà dell’azione penale).
È  grazie  a  tale  presupposto  che  si  ha  la  certezza  che  nessuno  possa  mai  alterare  l’andamento  delle  indagini  (polizia giudiziaria posta sotto le dipendenze del PM).
È  grazie  a  tale  presupposto  che  si  è  sicuri  che  nessuno  possa  pilotare  l’andamento  del  processo  a  carico  di  un  x  imputato  (appellabilità delle sentenze ecc.).
Se  la  Magistratura  inquirente  fosse  sottomessa  o  controllata  da  qualsiasi  altro  potere  (governo,  parlamento,  polizia…)  non  potrebbe  più  perseguire  tutti  i  reati  ma  solo  alcuni…  non  potrebbe  più  fare  indagini  complete  ma  solo  parziali  ecc.  ecc.
Da  questo  punto  di  vista  la  Costituzione  italiana,  guarda caso  la  migliore  al  mondo,  è   molto  precisa  e  categorica.
Essa  indica  chiaramente  questi  punti  in  vari  articoli:

Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 112.
Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Come  è  possibile  constatare  la  Costituzione  stessa  prevede  al  suo  interno  tutte  le  garanzie  necessarie  alla  tutela  della  Indipendenza  della  Magistratura.
Emblematici  da  questo  punto  di  vista  sono  soprattutto  gli  articoli  104, 109 e 112.
Non  è  un  caso  quindi  che  l’Italia  è  forse  l’unico  Paese  al  mondo  che  preveda  l’assoluta  indipendenza  della  magistratura  inquirente  (quella  Giudicante  deve  esserlo  per  forza  pena  la  non  sussistenza  del  principio  democratico).
Tutte  le  altre  Democrazie  al  mondo  prevedono  forme  di  controllo  sui  PM.
In  Francia  e  Spagna  i  pubblici  ministeri  sono  dipendenti  dall’Esecutivo  per  legge,  negli  Stati Uniti  i  Procuratori  sono  elettivi  quindi  dipendono  dai  condizionamenti  dell’opinione  pubblica  e  così  via…
Quindi  l’unico  Paese  al  mondo  dove  la  magistratura  inquirente  gode  della  più  assoluta  autonomia  è  appunto  l’Italia  (forse anche il Portogallo).
Tale  indipendenza  va  vista  come  un  privilegio  dei  cittadini  e  dovrebbero  essere  quindi  loro  stessi  i  primi  difensori  di  questa  garanzia.
L’autonomia  della  Magistratura  per  questi  motivi  si  configura  come  struttura  portante  del  concetto  stesso  di  Giustizia,  come  baluardo  al  crimine  e  agli  abusi  di  potere  e  come  assoluta  garanzia  di  uguaglianza  di  fronte  alla  legge.

Tuttavia  esiste  un  problema  e  sicuramente  non  trascurabile…
Mentre  l’indipendenza  dei  Giudici  (mag. Giudicante)  è  un  Principio supremo  e  quindi  è  immodificabile  l’indipendenza  dei  PM  non  risulta  essere  un  Principio  supremo.
Quindi  tale  autonomia  si  può  cambiare  o  limitare.
È  soggetta  a  possibili  modificazioni  costituzionali;  non  essendo  tutelata  da  specifiche  garanzie  sovra-costituzionali  può essere  oggetto  di  limitazioni.
L’indipendenza  del  PM  (mag. Inquirente),  non  essendo  un  Principio  supremo  può  essere  appunto  modificata  o  ridotta,  attraverso  apposite  e  legittime  procedure  naturalmente.
Tanto  è  vero  che  l’unico  Paese  al  mondo  (forse  assieme  al  Portogallo)  in  cui  i  PM  godono  della  assoluta  indipendenza  è  l’Italia.
Tutti  gli  altri  Paesi  al  mondo  infatti  presentano  delle  forme  di  restrizione  dell’autonomia  della  magistratura  inquirente.

Esiste,  in  questo  contesto,  una  particolare  e  specifica  modalità  legislativa  che  rischia  fortemente  di  violare  e  limitare  l’Indipendenza del Pm.
Sto  parlando  della  famosa  “separazione delle carriere”.
Questo  sistema  sarà  oggetto  di  riflessione  ed  approfondimento  nel  prossimo  capitolo.

Capitolo IV
La  separazione  delle  carriere
Il  principale  rischio  per  l’indipendenza  della  magistratura  inquirente  è,  come  tutti  sappiamo,  la  cosiddetta  “separazione delle carriere”  fra  Giudice  e  Pm.
Cerchiamo  di  capire  meglio  di  cosa  stiamo  parlando.
In  Italia  l’ordinamento  vigente,  garantito  dalla  Costituzione  (art. 104),  prevede  che  i  Giudici  ed  i  Pubblici Ministeri  facciano  parte  di  uno  stesso  ordine  e  quindi  di  una  stessa  carriera.
È  grazie  a  questo  principio  che  anche  i  Pubblici Ministeri  beneficiano  della  stessa  indipendenza  dei  Giudici.
Nessun  governo  potrà  mai   proibirgli  di  indagare  su  questo  o  quel  reato,  nessun  ministro  potrà  mai  imporgli  una  certa  modalità  di  indagine  e  nessun  Parlamento  potrà  mai  suggerirgli  una  data  strategia   processuale.
Naturalmente  tutto  questo  è   garantito  da  un  determinato  contesto  giuridico
di  supporto:  obbligatorietà  dell’azione  penale,  dipendenza  diretta  sulla  polizia giudiziaria  ecc.
Essendo  un  “corpo  unico”  godono  entrambi  dei  medesimi  diritti  e  delle  stesse garanzie  e  tutele.
Proprio  perché  fanno  parte  del  medesimo  ordinamento  sono  entrambi  immuni  da  qualsiasi  condizionamento  o  interferenza  esterna.
Non  solo,  la  “carriera unica”  prevede  anche  un  secondo  vantaggio.
Se  il  Pubblico Ministero  fa  parte  della  stessa  carriera  dei  Giudici  cioè  se  anche  egli  cresce  nella  cultura  della  imparzialità  sarà  poi  più  facile  per  lui  agire  in  maniera  retta  e  coerente  al  proprio  mandato.
Sarà  più  facile  e  naturale  per  lui  dirigere  le  indagini  seguendo  la  bussola  dell’imparzialità  e  della  terzietà,  sarà  più  fisiologico  per  lui  valutare  una  prova  e  la  colpevolezza  di  un  imputato  in  modo  equo  e  incondizionato.
Se  un  Pubblico Ministero  si  forma  nello  stesso  ordinamento  del  Giudice  svilupperà  inevitabilmente  una  mentalità  devota  alla  ricerca  della  verità  e  non  condizionata  da  facili  ed  inique  condanne.
Finché  quindi  Giudici  e  PM  faranno  parte  dello  stesso  ordine  e  della  stessa  carriera  entrambi  saranno  educati  alla  cultura  della  imparzialità  e  della  verità.
Il  compito  principale  del  Pubblico Ministero  infatti  non  è  quello  di  portare  sotto  processo  più  gente  possibile  o  di  condannare  più  imputati  possibili  ma  quello  di  capire,  in  collaborazione  col  giudice,  chi  è  il  vero  colpevole.
L’obiettivo  del  PM  non  è  quello  di  assommare  condanne  sul  curriculum  ma  di  accertare  la  verità  dell’accaduto  e  di  porsi  nei  confronti  di  ogni  imputato  nella  maniera  più  imparziale  possibile
Verità  ed  Imparzialità  devono  essere  le  due  parole  d’ordine  di  ogni  Pubblico  Ministero  così  come  di  ogni  Giudice
Da  questo  punto  di  vista  la  “carriera unica”,  per  certi  versi,  ha  quasi  un  valore  pedagogico.
Questo  proprio  perché  tale  condizione  educa  sin  dai  primi  passi  Giudici  e  Pm  all’osservanza  dei  suddetti  valori.
Il  far  parte  di  un  medesimo  ordinamento  forma  la  mente  dei  Pubblici ministeri  e  la  educa  costantemente  alla  cultura  della  Verità  e  della  Imparzialità.
Tra  l’altro  questo  costituisce  una  straordinaria  garanzia  per  i  cittadini  poiché  essi  sapranno  di  poter  contare  su  un  magistrato  il  cui  fine  non  è  quello  di  arrivare  alla  condanna  ma  quello  di  accertare  al  verità.
Infatti  se  un  PM  durante  una  ipotetica  udienza  preliminare  si  accorge  che  l’indagato  è  innocente  sarà  egli  stesso,  ancor  prima  dell’avvocato,  a  chiedere  il  proscioglimento.
Addirittura  durante  la  fase  dibattimentale  (processo)  il  Pubblico ministero  può,  qualora  sopraggiungano  nuovi  elementi,  chiedere  l’assoluzione  dell’imputato,  prima  ancora  del  legale  di  parte.
Un  imputato  innocente  godrà  quindi  di  maggiori  tutele  e  guarentigie.

Quindi  se  dovessimo  riassumere  i  vantaggi  della  “carriera unica”  potremmo  così  sintetizzarli:
– certezza dell’Indipendenza rispetto ad altri poteri dello Stato
– cultura dell’Imparzialità e della Verità
– maggiori garanzie e tutele per gli imputati

Naturalmente  per  i  suddetti  motivi  occorrerebbe  interrogarsi  sulla  funzione  generale  del  Pubblico Ministero… occorrerebbe  chiedersi  se  a  questo  punto  sia  legittimo  configurarlo  come  “pubblica accusa”… occorrerebbe  chiedersi  se  egli  rappresenti  veramente  l’accusa  nel  contesto  normativo  italiano…
Dal  mio  punto  di  vista,  all’interno  dell’attuale  sistema  giuridico,  il  Pubblico ministero  non  rappresenta  l’accusa  ma  semmai  una  più  complessa  ed  articolata  “funzione inquirente”.
Ovvero,  a  mio  modesto  avviso,  il  PM  nell’esercizio dell’azione penale  ha  il  compito  non  di  rappresentare  l’accusa  (a prescindere)  ma  il  compito  di  cercare  di  accertare  la  verità  attraverso  prove  e  testimonianze.
Comunque  questo  è  un  argomento  sin  troppo  tecnico  e  delicato  per  poterlo  affrontare  organicamente  in  questa  sede,  mi  limito  quindi  ad  accennarlo  e  rimandarlo  a  persone  molto  più  competenti  di  me.
Domandiamoci  ora  cosa  potrebbe  accadere  se  si  separassero  le  due  carriere…
Cerchiamo  di  capire  quali  sarebbero  cioè  le  conseguenze  di  una  ipotetica  “separazione delle carriere”…
Cerchiamo  quindi  di  capire  a  cosa  andremmo  incontro  dinnanzi  ad  una  simile  eventualità.
Anzitutto  ci  sarebbero   due  ipotesi:  il  PM  rimarrebbe  indipendente  da  altri  poteri  oppure  verrebbe  controllato  da  governo,  polizia  o  altro.
-Se  si  verificasse  la  prima  ipotesi,  caso  remotissimo,  il  Pubblico Ministero  rimarrebbe  si  autonomo  ma  con  l’andar  del  tempo  perderebbe  la  famosa  cultura dell’imparzialità  di  cui  abbiamo  parlato  fin  ora.
Non  solo,  perderebbe  di  vista  anche  la  via  maestra  della  ricerca  della  verità  e  si  appiattirebbe  su  un  mero  tentativo  di  accumulare  condanne  indiscriminate.
Nel  giro  di  pochi  anni  verrebbe  completamente  diseducato  al  valore  di  imparzialità  fondamentale  per  chi  vuole  fare  questo  lavoro  e  chiuderebbe  gli  occhi  continuamente  di  fronte  alla  possibilità  di  cercare  verità  alternative  o  scomode.
Di  conseguenza  tutto  ciò  si  configurerebbe  come  un  danno  enorme  per  gli  imputati  innocenti  che  si  ritrovano  sotto  processo  solo  per  fraintendimenti  o  errori.
Costoro  perderebbero  tutte  quelle  garanzie  che  invece  ora  hanno,  garanzie  scaturite  dalla  “unità delle carriere”.
-Se  si  verificasse  la  seconda  ipotesi,  diciamo  con  una  percentuale  del  90% ,  si  avrebbero  conseguenze  anche  peggiori.
Se  il  Pm  venisse  appunto  sganciato  dell’ordine  dei  Giudici  e  avesse  una  carriera  a  sé  e  si  trovasse  in  una  condizione  giuridica  di  subalternità  rispetto  al  governo  questo  causerebbe  problemi  enormi  al  sistema  giustizia…
A  quel  punto  l’obbligatorietà  dell’azione  penale  verrebbe  meno  e  sarebbe    qualcun altro  a  decidere  quali  reati  perseguire  e  quali  no.
A  quel  punto  la  fase  processuale/dibattimentale  non  sarebbe  più  gestita  dal  Pubblico ministero  ma  da  qualche  altro  potere.
A  quel  punto  la  polizia  giudiziaria  verrebbe  sganciata  dal  controllo  del  PM  e  farebbe  le  indagini  sotto  le  direttive  di  qualcun altro  o  in  maniera  addirittura  autonoma.
Naturalmente  non  è  detto  che  si  verifichino  tutte  le  ipotesi  sopra  elencate… potrebbero  verificarsi  solo  alcune  di  esse,  oppure  un  numero  maggiore,  o  quelle  ma  in  modalità   differente…
Si  arriverebbe  ad  un  sistema  dove  alcuni  reati  non  verrebbero  minimamente  perseguiti  e  quindi  dove  alcune  persone  (colpevoli di reato)  non  sarebbero  messi  neanche  a  processo.
Una  cosa  comunque  è  certa:  a  quel  punto,  con  la  separazione delle carriere, verrebbe  messo  in  forte  discussione  il  principio  di  uguaglianza  di  fronte  alla  legge.
Non  tanto  sui  “grandi diritti”  (diritto al voto, diritti umani, accesso al lavoro ecc.)  ma  quanto  invece  nella  logica  penale.
Un  sistema  caratterizzato  dalla  assoluta  indipendenza  di  tutta  la  Magistratura  è  garanzia  di  eguale  trattamento  di  fronte  a  tutti  i  reati  e  dinnanzi  a  tutti  gli  imputati.
Un  sistema  invece  dove  opera  una  Magistratura  sottomessa  per  legge  ad  altri  poteri  e  vincolata  da  mille  limiti  non  potrà  mai  garantire  il medesimo  trattamento  per  tutti  i  reati  e  tutti  gli  imputati.
Quindi  nella  “logica penale”  la  separazione delle carriere  comporterebbe  forti  possibilità  di  un  vulnus  al  Principio  di  uguaglianza di fronte alla legge.
Va  da  sé  che,  essendo  l’Italia  (forse accanto  al  Portogallo)  l’unico  Paese  al  mondo  a  godere  dell’assoluta  autonomia  della  magistratura  inquirente  l’Italia
è  anche  l’unica  Nazione  caratterizzata  da  un  livello  assoluto  e  completo  di  Eguaglianza dinnanzi alla legge.
Con  la  separazione delle carriere  questo  primato  e  questa  condizione  privilegiata  andrebbero  a  perdersi.

Mi  sento  di  citare  in  conclusione  uno  straordinario  contributo  su  tale  questione.
Vorrei  sottoporre  all’attenzione  del  lettore  un  monologo  scritto  e  proposto  da  uno  straordinario  giornalista,  un  uomo  che  considero  per  svariati  motivi  il  più  grande  intellettuale  al  mondo.
Sto  parlando  di  un  indimenticabile  intervento  di  Marco Travaglio.

Questo  testo  rappresenta  una  magnifica  e  memorabile  lectio magistralis  sul  tema  in  questione.
Più  che  un  intervento  giornalistico  è  una  lezione  filosofica
È   una  magistrale  ed  indimenticabile  dimostrazione  dei  rischi  e  delle  distorsioni  che  porterebbe  la  separazione delle carriere
(è da precisare che il passo citato in seguito è riportato in forma parziale e non del tutto letterale)

Monologo di M. Travaglio, Passaparola, 10 agosto 2010
“Pubblici ministeri al guinzaglio”

“[…] Esistono delle cose che vengono ripetute all’infinito e diventano
dei dogmi di fede anche se sono destituiti di ogni fondamento.
Anche perché non c’è nessuno che dice mai l’opposto.
Uno di questi è la separazione delle carriere.
È una proposta lanciata da L. G., ripresa da C. poi da D’A. e che torna
ciclicamente.
Si basa sulla convinzione che il PM debba fare sempre il PM che il
Giudice debba fare sempre il Giudice, per tutta la vita.
Cosa dicono i sostenitori della separazione: dicono che il PM deve
fare l’accusa e che il Giudice che è una figura terza si deve stagliare al
di sopra dell’una e dell’altra parte e deve decidere.
Quindi non può avere la stessa carriere del PM.
Se così fosse il Giudice dovrebbe sempre accontentare le richieste del
PM ma sappiamo tutti che non è così…
Ma le carriere devono essere unite perché la è l’unico modo affinché la
legge sia uguale per tutti.
Da questo punto di vista la Costituzione è perfetta.
Affinché ci sia l’uguaglianza di fronte alla legge devono essere
indipendenti sia il Giudice che il PM e ci deve essere l’obbligatorietà
dell’azione penale.
E quindi devono far parte della stessa carriere.
La C. de questo punto di vista è assolutamente armonica e perfetta.
E noi dobbiamo difendere quei principi Costituzionali perché
l’indipendenza della Magistratura è un privilegio dei cittadini.
Ma l’unità della carriera è molto importante perché in fondo il loro
mestiere non è poi così diverso… hanno solo due funzioni separate: uno
chiede e l’altro decide, uno propone e l’altro dispone, uno indaga e
l’altro giudica… ma hanno un obiettivo comune… questo obiettivo comune
si chiama la ricerca della verità, il PM la cerca e io Giudice la fissa, la
stabilisce ma il loro obiettivo è la Verità.
Il bravo PM non è quello che fa condannare più gente possibile ma quello
che fa condannare più colpevoli possibili, i veri colpevoli.
Quindi ci può essere un PM magnifico che non fa condannare mai nessuno
perché son tutti innocenti.
L’obiettivo del PM è l’accertamento della Verità… ecco perché devono far
parte della stessa carriera…
Noi separando le carriere creeremmo dei PM privi di verità ed imparzialità
creeremmo solo delle iene il cui interesse è sbattere in galera più gente
possibile indipendentemente se siano innocenti o colpevoli.
Il PM non è la pubblica accusa, non è vero che è la pubblica accusa.
L’avvocato dell’accusa non esiste in Italia e meno male che non esiste
perché il PM ha il dovere di chiedere la sua assoluzione, il PM è la prima
garanzia per l’imputato.
Un vero garantista vuole le carriere unite… un vero garantista odia la
separazione delle carriere.
E’ assurdo paragonare la figura del PM a quella dell’avvocato.
Perché l’avvocato deve difendere il cliente indipendentemente dal fatto che
sia  innocente o colpevole il PM invece non deve accusarlo
indipendentemente dal fatto che sia i. o c. ma se scopre che è innocente lo
scagiona.
Perché? Perché NON è l’avvocato dell’accusa ma l’avvocato dello stato…
l’avvocato della Verità .
Se avremo le carriere separate ci saranno due possibilità: se il PM sarà
indipendente (difficile) diventerà una iena con il solo obiettivo di
condannare più gente possibile, se sarà sottomesso all’esecutivo addio
uguaglianza di fronte alla legge.

[…] qui c’è una raccomandazione del Consiglio d’Europa del 30 giugno
2000, che chiede agli Stati di fare come in Italia, gli stati ove il loro
ordinamento giudiziario lo consente, adottino misure per consentire alla
stessa persona di svolgere le funzioni di PM e poi di giudice e viceversa e
questo per la similarità e la complementarità delle due funzioni, quindi
non è vero che il resto d’Europa va  in controtendenza, il resto d’Europa
va verso il modello italiano e l’Italia che può vantare una volta nella vita
di avere inventato qualcosa di buono, sta cercando da anni di abbandonare
questo sistema”.

Da  questo  testo  è  facile  evincere  come  esistano  enormi  rischi  relativi  alla separazione delle carriere.
Rischi  appunto  derivanti  da  un  lato  dalla  sottomissione  del  PM  all’esecutivo  (o  altri  poteri)  e  dall’altro  da  alcune  distorsioni  nella  cultura  giuridica  del  PM  medesimo.
Travaglio  inoltre  mette  benissimo  in  luce  come  la  figura  del  Pubblico Ministero  non  si  possa  assolutamente  mettere  sullo  stesso  piano  di  quella  dell’avvocato.
Mentre  quest’ultimo  infatti  rappresenta  sicuramente  la  difesa  (difende  l’imputato  a  prescindere)  il  Pm  invece  non  rappresenta  l’accusa  (se  per  ipotesi  dovesse  scoprire  che  l’imputato  è  innocente  chiede  l’assoluzione).
L’avvocato  rappresenta  un  interesse  di  parte  (viene  stipendiato  dall’imputato)  e  quindi  giustamente  difende  l’imputato  a  prescindere  dalla  sua  innocenza  o  colpevolezza.
Il  Pubblico Ministero  invece  rappresenta  l’interesse  della  collettività,  dello  Stato.
Egli  rappresenta  l’interesse  al  disvelamento  della  verità  e  quindi  non  può  in  alcun  modo  essere  posto  sullo  stesso  piano  dell’avvocato  difensore.
Da  questo  punto  di  vista  perdono  pregio  e  validità  tutte  le  argomentazioni  di  chi  sostiene  che  la  separazione delle carriere  è  necessaria  per  porre  sullo  stesso  piano  accusa  e  difesa.
La  perfetta  parità  di  accusa  e  difesa  non  ha  senso  proprio  perché  il  Pm  non  rappresenta  l’accusa.
Egli  rappresenta  la  ricerca  della  Verità  e  l’interesse  dello  Stato.
Egli  non  è  quindi  l’avvocato  dell’accusa  ma  l’Avvocato  dello  Stato.

Vorrei  suggerire  ora  un  altro  celeberrimo  contributo  portato  alla  luce  da  Travaglio  e  che,  se  possibile,  chiarisce  ancor  meglio  la  situazione  e  lo  stato  delle  cose.

Monologo di M. Travaglio, Passaparola, 25 ottobre 2010
“Doppio brodo A.”

“[…]   oggi  capita  spessissimo  che  la  polizia  vada da PM  e
gli dica  di  arrestare  questo  o  quest’altro  ed  il  PM  gli  dice
no.
Perché  oggi  (a carriere  unite)  il  PM  è  imperniato  di  cultura
dell’imparzialità.
Deve  far  arrestare  i  colpevoli… non  uno  pur  che  sia…
Il  pubblico ministero  deve  cercare  al  Verità  ed  il  Giudice
deve  accertare  la  Verità.
Quindi  fanno  un  mestiere  complementare  e  quindi  devono
rimanere  nella  stessa  carriera  perché  la  Verità  viene  fuori
solo  se  Pm  e  Giudice  hanno  nella  testa  il  concetto  e  il
criterio  della  Verità  e  la  bussola  dell’Imparzialità.
[…]  Se  il  Pubblico Ministero  viene  sganciato  dalla  cultura
dell’imparzialità  e  della verità  diventerà  una  longa manus
delle  forze  dell’ordine… loro  chiedono  e  lui  concede.
E  questo  a  tutto  danno  delle  garanzie  dei  cittadini  che
dovranno  aspettare  il  Giudice  per  rimediare  agli  errori  che
faranno  assieme  PM  e  polizia  mentre  oggi  è  il  PM  il  primo
baluardo  contro  eventuali  abusi.
[…]  La  logica  è  quella  di  separare  le  carriere  e  poi  quella
di  spolpare  i  poteri  del  PM”

È  emblematico  il  passaggio  in  cui  Travaglio  afferma  che  Giudici  e  PM  fanno  parte  di  un  “mestiere  complementare   e  quindi  devono  rimanere  nella  stessa  carriera  perché  la  verità  viene  fuori  solo  se  PM  e  Giudice  hanno  nella  testa  il  concetto  e  il  criterio  della  verità”.
Proprio  per  questo  è  inaccettabile  che  vengano  separate  le  due  carriere  e  che  venga  distorto  tutto  il  sistema.
Inoltre  Travaglio  tocca  ovviamente  anche  l’altra  questione  riguardante  i  poteri  e  l’autonomia  del  Pubblico Ministero.
E  mette  perfettamente  in  luce  come  tale  procedura  venga  proposta  ed  inseguita  solo  ed  unicamente  per  “la  logica  di  separare  le  carriere  e  poi  di  spolpare  i  poteri  del  Pm”.
Come  abbiamo  detto  più  volte  una  simile  ristrutturazione  del  sistema  ha  come  obiettivo  non  quello  di  rendere  più  efficace   il  sistema  stesso  ma  quello  di  mettere  sotto  controllo  la  magistratura  (inquirente).

Ecco  infine  un  ultimo  contributo,  sempre  tratto  da  un  intervento  di  Travaglio,  che  se  possibile  puntualizza  ulteriormente  il  nocciolo  della  questione.

Monologo di M. Travaglio, Passaparola, 09 febbraio 2009
“La terza Repubblica”

“Se  il  Pubblico Ministero  dovesse  diventare  avvocato  dell’accusa
smetterebbe  di  essere  un  organo  di  garanzia  che  fa  le  indagine  a
nostra  tutela  per  scoprire  se  siamo  innocenti  o  colpevoli  e  avremo
uno  che  ha  il  compito  di  accusarci  anche  se  siamo  innocenti…
sarà  uno  pagato  a  cottimo  sulle  condanne”

In  questo  caso  si  critica  la  dicitura  stessa  di  “avvocato dell’accusa”  poiché  sarebbe  assurdo  trasformare  il  Pubblico Ministero  in  una  sorta  di  persona  pagata  solo  per  assommare  condanne  anche  di  fronte  alla  manifesta  innocenza  dell’imputato.
Si  snaturerebbe  il  concetto  stesso  di  Magistratura.
E  verrebbe  distorto  completamente  il  Principio  stesso  (tutelato da varie sentenze della Consulta)  secondo  cui  il  Pm  ha  prima  di  tutto  il  dovere  di  raccogliere  tutte  le  prove  della  caso,  sia  contro  l’imputo  sia  a  favore.
Inoltre,  cosa  peggiore,  con  l’istituzione  dell’Avvocato dell’accusa  verrebbero  meno  tutta  una  serie  di  garanzie  a  tutela  dell’imputo.
È  anche  per  questo  motivo  che,  come  dice  sempre  Travaglio,  i  veri  garantisti  sono  contrari  alla  separazione  delle  carriere.

Capitolo  V
Una  responsabilità  pericolosa?

Vi  è  un  ulteriore  fattore  di  rischio  per  l’Autonomia  della  Magistratura  che  andremo  ora  ad  analizzare.
In  realtà  questo  è  un  pericolo  più  sottile,  più  ambiguo,  più  complesso,  per  certi  versi  più  pervasivo.
Sto  parlando  della  cosiddetta  “responsabilità civile dei Giudici”.
Tale  istituto  giuridico  non  rappresenta  un  controllo  diretto  e  formale  sulla  magistratura  inquirente  da  parte  in  qualsivoglia  potere.
Si  configura  invece  come  un  fortissimo  rischio  di  condizionamento  dell’operato  dei  Giudici.
Detto  in  parole  povere  se  un  Magistrato,  in  questo  caso  sia  giudicante  che  inquirente,  commette  un  errore  compromissorio  dei  diritti  dell’imputo,  egli  è  tenuto  per  legge  a  risarcire  di  tasca  sua  la  vittima  di  tale  errore.
Spesso  anche  con  somme   pesanti  ed  ingenti.
Supponiamo,  ad  esempio,  che  un  PM  chieda  ed  ottenga  dal  Gip  (magistrato  Inquirente  il  primo  e  Giudicante  il  secondo)  l’arresto  di  un  indagato  che  poi  si  rivelerà  innocente.
In  quel  caso  entrambi  i  Magistrati  dovranno  pagare  in  maniera  diretta  e  di  tasca  loro  il  risarcimento  per  ingiusta  detenzione.
Ora,  in  linea  generale,  si  potrebbe  dire  che  tale  provvedimento  è  giusto  e  sensato.
Ma  c’è  un  problema:  l’errore  può  anche  non  essere  stato  commesso  in  maniera  intenzionale,  può  essere  semplicemente  accidentale  ed  involontario  (i  Giudici  son  pur  sempre  essere  umani…).
Nel  nostro  Paese  fortunatamente  esiste  una  sorta  di  forma  particolare  di  Responsabilità Civile.
Tale  ordinamento  giuridico,  introdotto  all’indomani  del  Referendum  del  1987  con  la  cosiddetta  legge Vassalli  (117/88),  istituisce  una  modalità  indiretta  e  parziale  di  responsabilità civile.
“Indiretta”  perché  la  vittima  di  errore  giudiziario  si  rifà  sullo  Stato  e  poi  lo  Stato  a  sua  volta  può  rifarsi  sul  Giudice  (per  un  terzo  del  suo  stipendio).
“Parziale”  poiché  la  mappatura  degli  errori  è  limitata  e  circoscritta  a  solo  due  casi:  dolo  e  colpa  grave.
Ora  immaginiamo  per  un  attimo  cosa  potrebbe  accadere  se  il  Principio  di  responsabilità  civile  fosse  più  esteso  ed  illimitato…
Immaginiamo  cosa  potrebbe  accadere  se  i  Magistrati  fossero  ritenuti  per  legge  responsabili  per  qualsiasi  errore  e  non  solo  per  dolo  e  colpa  grave…
Immaginiamo  le  pressioni  ed  i  condizionamenti  mentali  che  tutto  ciò  potrebbe  produrre  nei  Giudici…
Inevitabilmente,  per  evitare  il  rischio  di  pagare  ti  tasca  propria  (anche  somme alte)  i  Magistrati  spesso  e  volentieri  gireranno  gli  occhi  di  fronte  ad  indagini  o  inchieste  complesse  o  pericolose.
Inevitabilmente  i  Giudici,  durante  il  processo  tenderanno  a  dar  ragione  ai  più  ricchi  e  potenti  per  paura  di  essere  portati  in  causa  alla  minima  mancanza  o  al  minimo  errore  procedurale
Insomma,  inevitabilmente,  ci  saranno  innumerevoli  ed  enormi  rischi  che  l’operato  della  magistratura  possa  essere  distorto  e  indebolito  da  tali  pressioni  o  condizionamenti.
I  Giudici  ed  i  Pm  non  potranno  più  lavorare  con  serenità  e  con  le  dovute  garanzie.
In  sintesi  è  possibile  affermare  che  introdurre  una  forma  illimitata  e  diretta  di  Responsabilità civile  delle  Toghe,  pur  non  rappresentando  una  modalità  di  controllo  formale,  rischia  di  incidere  e  non  poco  sulla  la  loro  indipendenza  ed  imparzialità.

Anche  in  questo  caso  è  lecito  e  doveroso  illustrare  la  questione  con  alcune  citazioni  ed  approfondenti  di  un  certo  spessore.

Articolo di Travaglio, “Il Fatto quotidiano”,  30 giugno 2011
“Lodo A.”

“[…] Ma c’è in cantiere un’altra norma che svuoterà ancor
di più le casse dello Stato: quella sulla responsabilità civile
dei magistrati, gabellata da toccasana per far pagare alle toghe
i loro errori. Il che già avviene oggi, ma nessuno lo sa.
Se il magistrato commette reati, finisce in galera come tutti gli
altri cittadini (parlamentari esclusi).
In caso di infrazioni disciplinari, viene punito dal Csm.
In caso di errore giudiziario, lo Stato risarcisce la vittima, poi si
rivale su di lui se l’errore è frutto di “dolo” o “colpa grave”: lo
prevede la legge Vassalli del 1988, varata dal pentapartito dopo
il referendum del 1987.
Non sempre infatti l’imputato assolto è vittima di errore giudiziario.
Anzi è molto più frequente il contrario: gli indizi e le prove iniziali
giustificano l’indagine, l’arresto, la richiesta di rinvio a giudizio,
magari anche la condanna in primo e secondo grado, ma non quella
definitiva.
O perché è cambiata la legge, o è stato abolito il reato, o sono variate
le regole di valutazione della prova, o più semplicemente l’ultimo
giudice ha valutato il caso con criteri diversi da quelli dei
predecessori, ritenendo insufficienti le prove che gli altri avevano
giudicato bastanti.
Per convenzione, l’ultima sentenza è quella buona; nella realtà, può
darsi benissimo che fossero giuste la prima o la seconda.
Non sempre chi risulta innocente per la legge lo è anche nella realtà.
L’errore giudiziario dunque è lo scambio di persona: quando un
soggetto che non c’entra finisce nei guai perché un magistrato
decide di incastrarlo apposta (dolo) o non si accorge che è
innocente per ignoranza, incapacità, negligenza (colpa grave).
Ora la riforma epocale di A. prevede che il cittadino imputato in un
processo penale o parte in una causa civile potrà denunciare
direttamente il magistrato che gli ha dato torto.
Poi c’è un codicillo della “legge comunitaria” firmata da tal G. P.
che prevede la responsabilità civile del magistrato non solo per dolo
e colpa grave, ma anche per “violazione manifesta del diritto” (che
da che mondo è mondo, è motivo di ricorso in Cassazione).
Sostiene, il giurista da spiaggia, che ce lo impone una sentenza della
Corte europea di Giustizia. Balle: il Consiglio d’Europa raccomanda di
evitare la denuncia diretta al giudice per non condizionarne
l’indipendenza, sancita dalla Carta di Nizza; quanto alla citata sentenza
europea, si riferisce alle violazioni del diritto comunitario commesse
dagli Stati, non dai singoli.
L’ha detto lo stesso governo B. nel 2008, rispondendo a
un’interpellanza  radicale: “La legge 117/88 (la Vassalli, ndr) non è in
contrasto con la decisione della Corte di Giustizia”.
L’unico movente della porcata è spaventare le toghe.
In ogni processo c’è sempre uno che vince e uno che perde: ora
chiunque perda potrà denunciare il giudice che gli dà torto.
Così molti giudici, per scansare i guai, nel penale assolveranno sempre
i colpevoli; e nel civile daranno sempre ragione ai potenti e torto ai
deboli (o magari si accorderanno tra colleghi per emettere sentenze-
fotocopia nei vari gradi di giudizio, così che nessuno possa denunciarli
per violazione del diritto).
In ogni caso lo Stato dovrà pagare molti più risarcimenti di oggi.
L’aumento delle denunce intaserà ulteriormente i tribunali, i processi si
allungheranno ancora e l’economia ne uscirà viepiù danneggiata.

In  questo  caso  siamo  di  fronte  ad  un  intervento  volto  a  dimostrare  in  maniera  caustica  e  magistrale  i  pericoli  relativi  all’introduzione  di  una  forma  illimitata  di  “responsabilità civile”  delle  toghe.
Tra  l’altro  Travaglio  spiega  anche  in  maniera  efficace  la  differenza  tra  “dolo”  e  “colpa grave”.
Infine  sono  messi  in  luce  i  rischi  di  un  ulteriore  intasamento  dei  processi  nel  nostro,  già  ingolfato,  sistema  giudiziario.
Questo  poiché  a  quel  punto  sarebbe  infinite  le  denuncie  di  imputati  che  si  sentono  vittime  di  errore.
Immaginate  quante  migliaia  di  processi  si  andrebbero  ad  assommare  a  quelli  già  esistenti…

Contributo di N. Zanon
(tratto da: “Il sistema costituzionale della magistratura”)

“[…]  Attualmente  la  necessità  di  far  valere  nei  confronti  dei
magistrati  forme  di  responsabilità  è  pacificamente  riconosciuta.
[…] La  stessa  Corte costituzionale  ha  affermato  che  l’autonomia  e
l’indipendenza  della  Magistratura  non  pongono  l’una  al  di  là  dello
Stato  (quasi  legibus soluta)  né  l’altro  fuori  dall’organizzazione
Statale  (sent. 2/1968).
La  vera  questione  costituzionale  relativa  all’organizzazione  di  forme
di  responsabilità  consiste  tuttavia  nel  conciliare  l’affermazione  della
responsabilità  con  la  tutela  dell’indipendenza.
[…]  Nel  caso  dei  magistrati  non  c’è  dubbio  che  l’unico  concetto
di  responsabilità   costituzionalmente  ammissibile  sia  quello  della
responsabilità  come  soggezione  ad  una  sanzione  nel  caso  di
compimento  di  atti  illeciti.
[…]  Se  si  esclude  la  possibilità  di  attivare  nei  confronti  dei
magistrati  forme  di  responsabilità  di  tipo  politico,  l’attenzione  deve
rivolgersi  a  forme  di  responsabilità  giuridica  ossia  alla  responsabilità
penale  e  a  quelle  civili  e  disciplinari    .
La  responsabilità. Penale  è  quella  che  pone  meno  problemi  poiché
il  magistrato  è  sottoposto  alla  sanzione  penale  come  ogni  altro
cittadino.
La  responsabilità  civile e  quella  disciplinare  invece  posso  essere
variamente  configurate.
[…]  In  termini  generali  la  responsabilità  disciplinare  può  essere
fatta  valere  o  da  un  soggetto  posto  in  una  posizione  gerarchicamente
sovraordinata  nei  confronti  dei  sottoposti  oppure dalla  categoria  o
dall’ordine  di  appartenenza  cui  il  soggetto  aderisce  in  posizione
paritaria.
[…]  Quanto  agli  illeciti  disciplinari  commessi  nell’esercizio  delle  loro
funzioni  viene  data  la  giusta  rilevanza  ad  alcuni  valori-cardine  che
devono  guidare  l’attività  del  magistrato:
– imparzialità
– correttezza
– laboriosità
– diligenza
[…]  La  responsabilità  civile  di  tutti  i  funzionari  pubblici  trova  infatti
oggi  un  diretto  fondamento  costituzionale  nell’art. 28.
[…]  La  responsabilità  civile  dei  magistrati  deve  essere  disciplinata  in
modo  diverso  rispetto  alla  normativa  del  diritto  comune  in  quanto  ciò
risulta  necessario   a  tutelarne  il  principio  di  indipendenza.
[…]  La  scelta  compita  dal  legislatore  ordinario   all’indomani  del
risultato  referendario  fu  nel  senso  del  capovolgimento  della  precedente
disciplina:  oggi  il  cittadino  che  si  ritiene  ingiustamente  danneggiato
da  un  provvedimento  giudiziario  non  può  più  agire  nei  confronti  del
magistrato  e  contemporaneamente  nei  confronti  dello  Stato  ma  deve
agire  direttamente  solo  nei  confronti  dello  Stato  il  quale  poi  avrà  un
diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del  magistrato.
Per  questo  si  è  parlato  di  responsabilità  dello  Stato-Giudice.
[…]  In  ogni  caso,  indipendentemente  dal  giudizio  che  può  essere
dato  sulla  L. 117/1988,  resta  il  dato  obiettivo  della  sua  quasi  nulla
applicazione.
Quasi  tutte  le  domande  proposte  sono  state  dichiarate  inammissibili
già  nella  fase  preliminare  in  quanto  volte  a sindacare  l’attività  di
interpretazione  delle  norme  di  diritto  o  di  valutazione  dei  fatti  o  delle
prove.
[…]  Solo  in  pochissimi  casi  la  domanda  di risarcimento  risulta  aver
superato  il  giudizio  di  ammissibilità:  si  ricorda  il  caso  di  un  Pubblico
ministero  che  aveva  disposto  la  perquisizione  nello  studio  legale  di  un
avvocato,  senza  darne  comunicazione  al  presidente  dell’Ordine forense
ex art. 133 c.p.p.  e  quello  di  un  Giudice  istruttore  che  aveva  emesso
mandati  di  cattura  per  il  reato  di  falso in bilancio  aggravato  e
continuato  sulla  base  delle  qualità,  in  realtà  inesistenti  del  soggetto  di
amministratore  e  sindaco  di  una  società per azioni.
[…]  Stando  così  le  cose  si  può  concludere  affermando  che  la
responsabilità  disciplinare  ha  sempre  costituito,  di  fatto,  nel  nostro
ordinamento  l’unica  forma  di  responsabilità  fatta  valere  nei  confronti
dei  magistrati.

Dalla  lettura  emerge  una  spiegazione  più  tecnico-scientifica  ed  esaustiva  sotto  altri  aspetti.
L’autore  del  passo  ci  fa  capire  come  esistano  sostanzialmente  tre  tipi  di  responsabilità  verso  i  magistrati:  penale,  disciplinare,  civile.
Mentre  le  prime  due  sono  necessarie  (in  quanto  egli  è  anche  un  cittadino  ed  un  dipendente  pubblico)  e  non  comportano  rischi  per  l’autonomia  del  singolo  Magistrato,  la  terza  rischia  invece  di  comprometterne  l’indipendenza  e  la  serenità  nell’esercizio  del’operato.
Come  dice  Zanon  infatti  è  necessario  nel  caso  dei  Giudici  applicare  delle  procedure  particolari.
È  doveroso  cioè  trovare  un  qualche  istituto  giuridico  che  riesca  a  contemplare  entrambe  le  esigenze.
Da  un  lato  ottenere  una  sanzione  per  eventuali  errori  ed  al  tempo  stesso,  dall’altro  lato,  non  minacciare  in  alcun  modo  la  serenità  operativa  e  l’autonomia  dei  Giudici.
Nel  1988,  all’indomani  del  famoso  Referendum,  il  Legislatore  ha  cercato,  diciamo  così,  una  possibile  soluzione:  una  sorta  di  responsabilità civile  parziale  e  indiretta.
Ovvero  il  Magistrato,  nel  caso  di  eventuali  errori,  rispondeva  civilmente  solo  in  due  casi  specifici  ed  estremi  (dolo  e  colpa grave)  e  dopo  la  mediazione  dello  Stato  (il  cittadino  si  rifaceva  sullo  Stato,  il  quale  poi  poteva  rifarsi  sul  singolo  Giudice  per  un  terzo  dello  stipendio).
Da  un  punto  di  vista  teorico  sembrava  essere  una  buona  soluzione  ma  all’atto  pratico  si  è  visto  che  in  rarissimi  casi  i  Magistrati  venivano  condannati  a  pagare  di  tasca  loro  (solo  due  volte  in  23  anni  secondo  i  dati  forniti  da  Zanon).
Questo  a  causa  di  vari  motivi  che  non  stiamo  adesso  ad  analizzare  in  questa  sede.
Personalmente  ritengo  tale  sistema  tutto  sommato  accettabile  nella  misura  in  cui   riduce  al  minimo  i  casi  in  cui  si  rischia  la  sanzione  economica  e  questo  naturalmente  protegge  il  PM  da  pesanti  “condizionamenti mentali”.
Se  si  dovesse  ampliare  il  novero  dei  possibili  errori  soggetti  a  sanzione  il  rischio  sarebbe  enorme.
I  Magistrati  lavorerebbero  con  una  enorme  spada di Damocle  sul  capo  a  tutto  discapito  dell’efficacia  delle  indagini  e  del  buon  esito  del  processo.

Capitolo VI
Approfondimenti storico-giuridici
Naturalmente  Travaglio  non  è  il  primo  a  confrontarsi  su  tale  questione.
Tantissimi  altri  intellettuali,  giuristi,  magistrati,  opinionisti  lo  hanno  fatto  e  lo  faranno.
Possiamo  qui  di  seguito  offrire  una  rapida  ma  corposa  carrellata  dei  precedenti  approfondimenti  in  materia.

– Il contributo di B. Tinti
(tratto da: “La questione immorale”)

[…]  Il  Pubblico Ministero  gode  delle  stesse  garanzie  di  cui
godono  i  Giudici.
Insomma  dice  la  nostra  Costituzione:  Giudici e Pm  fanno  un
lavoro  diverso  ma  sono  e  restano  magistrati  con  gli  stessi
doveri  e  le  stesse  garanzie.
[…]  Per  far  questo  il  magistrato  non  deve  guardare  in
faccia  nessuno  altrimenti  non  ci  sarebbe  giustizia  e  ci
sarebbe  legge  del  più  forte  del  più  potente,  del  più  ricco.
Quello  che  è  in  grado  di  comprare,  favorire,  spaventare  il
magistrato  che  a  quel  punto  darebbe  ragione  non  a  chi  ce
l’ha  ma  a  chi  lo  ha  comprato  o  spaventato;  oppure
assolverebbe  il  potente  e  condannerebbe  il  poveraccio.
[…]  Perché  nel  processo  penale  Giudici  assolutamente
autonomi  ed  indipendenti,  non  condizionabili  ed  incorruttibili
sono  inutili  se  il  Pubblico Ministero  non  gli  fa  arrivare
processi  da  giudicare.
[…]  Se  questo  Pubblico Ministero  continua  a  far  parte  della
Magistratura  e  a  godere  delle  Garanzie  che  prevede  la
Costituzione   è  ovvio  che  non  è  possibile  controllarlo  e  quindi
ecco  la  .
[…]  Perché  questa  necessaria  parità  tra  Pm  e  avvocato  è  solo
una  foglia di fico:  non  serve  affatto  a  garantire  gli  imputati:  il
vero  scopo  di  tutto  ciò  è  quello  detto  qui  sopra:  il  controllo
del  Pm  da  parte  della  Politica.
[…]  Alla  fine  è  evidente  che  l’obiettivo  è  quello  di
trasformare  il  Pubblico Ministero:  da  magistrato  autonomo  ed
imparziale  ad  avvocato  dell’accusa.
Cosa  significa?  È  evidente  un  avvocato  alle  dipendenze  del
Governo,  un  tecnico  del  diritto  che  ha  un  suo  datore  di  lavoro.
[…]  Farà  i  processi  che  il  Governo  gli  permette  di  fare,  non
farà  i  processi  che  il  governo  non  vuole  che  egli  faccia.
O  peggio ,  qualche  volta  gli  capiterà  di  dover  fare  i  processi
che  il  governo  gli  ordina  di  fare.
[…] Ciò  significherebbe  di  fatto  la  morte  della  legalità  e  della
Democrazia.
[…] Tutti  capiscono  che  il  mestiere  del  Pubblico Ministero  è
quello  di  tutelare  gli  interessi  della  Collettività  e  che  il  mestiere
dell’avvocato  è  quello  di  tutelare  gli  interessi  del  suo cliente.
Per  il  Pubblico ministero  non  è  importante  che  l’avvocato  non  è
importante  che  l’avvocato  venga  condannato.
E  quindi  se  l’imputato  non  è  colpevole  il  PM  ha  l’obbligo  di
chiedere  che  venga  assolto.
Alla  fine  nel  Pubblico Ministero  si  riassume  il  ruolo  di  accusatore
e  difensore:  egli  cerca  di  capire  se  l’imputato  è  colpevole  o
innocente  e  quando  crederà  di  averlo  capito  chiederà  la  condanna
o  l’assoluzione.”

Da  tale  estratto  è  possibile  dedurre  sostanzialmente  due  concetti  fondamentali:
l’importanza  dell’Indipendenza  della  Magistratura  inquirente  e  l’inconsistenza  dell’argomentazione  della  “parità tra accusa e difesa”.
Per  quanto  riguarda  il  primo  elemento  Tinti  sottolinea  molto  intelligentemente  come  solo  con  l’assoluta  autonomia  dei  Pm  lo  Stato  è  in  grado  di  garantire  l’Eguaglianza di fronte alla legge  di  tutti  i  cittadini.
Naturalmente,  come  afferma  il  nostro  autore,  un  organo  inquirente  sottoposto  al  controllo  di  poteri  esterni  (polizia, governo ecc.)  non  sarà  più  in  grado  di  garantire  pienamente  questo  Principio.
In  secondo  luogo,  l’ex magistrato  pone  in  luce  come  sia  fallacie  e  pretestuosa  la  famosa  argomentazione  della  parità  tra  accusa  e  difesa  per  giustificare  la  separazione delle carriere.
L’esigenza  di  tale  parità  infatti  non  ha  alcun  senso  dal  momento  che,  all’atto  pratico  nel  sistema  giuridico  italiano  l’accusa  non  esiste.
Esiste  solamente  un  rappresentante  dello  Stato  (il Pm)  il  cui  compito  è  quello  di  accertare  la  verità  e  non  di  accusare  a  prescindere.
Il  Pubblico Ministero  infatti  nell’ordinamento  italiano  è  al  tempo  stesso  accusa  e  difesa.
Una  eventuale  separazione  delle  carriere  lo  obbligherebbe  ad  una  mera  ed  ottusa  ricerca  della  condanna  a  prescindere,  condannerebbe  egli  stesso  al  privazione  peggiore:  la  libertà  della  ricerca  della  Verità.
Con  conseguenze  devastanti  sulle  garanzie  dell’imputato  e  sull’interesse  generale  della  collettività.

– Il contributo di G. Zagrebelsky
(tratto da: “Principi e voti”)

“[…] I  Giudici  della  Corte  Costituzionale  sono  circondati  da  alte
mura  protettive  della  loro  indipendenza:  il  divieto  di  svolgere
attività  che  abbiano a  che  fare  con  partiti  o  associazioni  politiche,
l’incompatibilità  con  incarichi  ed  impieghi  di  qualunque  genere
(pubblici  e  privati),  l’immunità  per  le  opinioni  espresse  ed  i  voti
dati  nell’esercizio  delle  loro  funzioni  e  la  protezione  contro
iniziative  giudiziarie  vessatorie  nei  loro  confronti,  la  garanzie
dell’eventuale  rientro  alla  scadenza  del  mandato  nella  posizione
di  professore  o  di  magistrato  occupata  prima  dell’assunzione  della
carica,  il  trattamento  retributivo  e  pensionistico  più che adeguato
per  una  esistenza  libera  e  dignitosa  loro  e  della  propria  famiglia.”

Zagrebelsky  invece  ci  offre  in  questo  passaggio  una  prospettiva  diversa,  tocca  un  tema  ulteriore.
Il  nostro  ci  illumina  su  una  specifica  indipendenza,  altrettanto  importante:  quella  dei  Giudici  della  Corte Costituzionale.
Anche  quei  Giudici  naturalmente  devono  godere  di  assoluta  autonomia  anche  se  il  loro  dovere  non  è  quello  di  giudicare  gli  imputati  ma  le  leggi.
La  Consulta  si  configura  infatti  come  il  “Giudice delle leggi”,  oltre  ovviamente  ad  assolvere  ad  altri  compiti  secondari.
Cambia  quindi  l’oggetto  del  giudicare  ma  l’assoluta  necessità  di  indipendenza rimane  immutata.
Zagrebelsky  ci  porge  di  conseguenza  tutta  una  serie  di  garanzie  finalizzate  proprio  al  raggiungimento  del  suddetto  scopo  (l’immunità  per  le  opinioni,  la garanzia  del  rientro  alla  precedente  mansione  alla  scadenza  del  mandato  ecc.)
Anche  quello  della  Corte Costituzionale  ovviamente  è  un  lavoro  delicatissimo,  importantissimo  e  che  necessita  di  conseguenza  di  ampie  garanzie.

– Il contributo di N. Zanon
(tratto da: “Il sistema costituzionale della magistratura”)

Parte 1
“[…]  In  linea  di  principio  due  coppie  concettuali  omogenee  di
nozioni  relative  all’indipendenza  sia  dei  giudici  come  singoli  che
della  magistratura  complessivamente  intesa.
La  prima  coppia  concettuale  è  costituita  dalle  nozioni  di
indipendenza  interna  ed  esterna.
[…]  I  concetti  di  esterno  ed  interno  servono  a  meglio  consentire
l’identificazione  dei  soggetti  rispetto  ai  quali  l’indipendenza  va
garantita.
[…]  La  garanzia  dell’indipendenza  esterna  serve  a  proteggere  la
magistratura  nel  suo  complesso  ma  anche  il  singolo  magistrato
dalle  insidie  eventualmente  provenienti  da  organi  e  poteri  esterni
alla  magistratura  stessa  (in  genere politici).
[…]   Mentre  la  garanzia  dell’indipendenza  interna  serve  a  tutelare
il  singolo  magistrato  dai  possibili  attentati  alla  sua  indipendenza
che  provengono  dall’interno  stesso  della  magistratura.
[…]  La  seconda  coppia  concettuale  costituita  dalle  nozioni  di
indipendenza  istituzionale  e  funzionale  serve  invece  a  capire  quale
aspetto  o  caratteristica  della  magistratura  si  vuole  difendere.
Se   l’oggetto  della  tutela  è  l’organizzazione  e  la  struttura
burocratica  della  magistratura  avremo  a  che  fare  con  una
indipendenza  di  tipo  istituzionale.
La  garanzia  di  questo  tipo  serve  a  proteggere  l’ordinamento  interno
della  magistratura  da  interventi  che,  incidendo  radicalmente
sull’applicazione  delle  regole  alla  carriera  o  allo  status  dei  magistrati
proprio  perché  riguarda  la  figura,  finiscano  per  mettere
indirettamente  in  pericolo  l’indipendenza  e  l’autonomia  della  loro
attività.
[…]  Se  oggetto  della  tutela  sono  invece  i  caratteri  tipici  della
funzione  giurisdizionale  avremo  a  che  fare  con  una  indipendenza  di
tipo  funzionale.
Tale  garanzia  assicura  che,  nell’esercizio  in  concreto  della funzione
giudiziaria,  il  magistrato  non  subisca  interferenze  di  alcun  genere.

In  questo  primo  passo  Zanon  mette  in luce  una  più  specifica  distinzione  tra  vari  tipi  di  Autonomia  dei  Giudici.
Da  un  lato  vi  è  l’Indipendenza  “esterna”  ovvero  la  tutela  della  magistratura  da  ingerenze  o  controlli  esterni  (polizia,  governi,  ministri…)  ed  essa  può  essere  configurata  come  la  forma  classica  di  autonomia.
Poi  vi  è  l’Indipendenza  “interna”  cioè  la  protezione  del  Pm  da  parte  di  ipotetici  condizionamenti  interni  alla  magistratura  stessa  (più  raro  ma  può  lo  stesso  capitare)
In  secondo  luogo,  su  un’altra  dimensione,  troviamo  la  cosiddetta  Indipendenza  “istituzionale”  ovvero  la  garanzia  dello  status  e  della  credibilità  del  singolo  Pm  e  della  struttura  stessa  della  magistratura.
Infine  abbiamo  l’Indipendenza  “funzionale”  cioè  tutta  quella  serie  di  procedure   poste  in  essere  per  assicurare  il  corretto  esercizio  in  concreto  dell’azione  penale  del  Pm  senza  interferenze.

Parte 2
“[…]  La  figura  del  Pubblico  ministero  può  essere  riguardata  sia  dal
punto  di  vista  ordinamentale  sia  da  quello  processuale.
[…]  Dal  primo  punto  di  vista  si  può  dire  che  il  Pubblico Ministero
sia  un magistrato  sciolto  da  legami  burocratici  o  gerarchici  con  il
potere  esecutivo  e  caratterizzato  invece  da  comunanza  di  status  e  di
garanzie  con  i  magistrati  giudicanti.
Dal  secondo  punto  di  vista  si  può  dire  che  nei  processi  il  Pm  non
fa  valere  gli  interessi  dell’amministrazione  e  del  potere  esecutivo  ma
piuttosto  quelli  oggettivi  della  legge  e  dell’ordinamento  giuridico.
[…]  Esso  non  sarebbe  vincolato  ad  accusare  ad  ogni  costo  bensì
nelle  vesti  di    tenuto  ad  esercitare  imparzialmente
l’azione  penale.
[…]  Così  afferma  la  Corte  il  Pm   non  fa  valere  interessi  particolari
ma  agisce  esclusivamente  a  tutela  degli  interessi  generali
nell’osservanza  della  legge:  persegue  come  si  usa  dire  fini  di
giustizia  (sent. 190/1970).
Ad  esso  è  riservata  la  funzione  di  organica  collaborazione  giudiziaria
per  fini  di  giustizia  e  nell’interesse  generale  della  legge  (sent. 123/1971).
La  sua  funzione  è  funzione  pubblica  da  svolgere  super partes  a  tutela
di  superiori  interessi  di  giustizia  obiettiva  (sent. 63/1972).
Nel  concetto  di  giurisdizione  deve  intendersi  compresa,  non  solo
l’attività  decisoria  che  è  peculiare  e  propria  del  giudice,  ma  anche
l’attività  di  esercizio  dell’azione  penale  che  con  la  prima  si  coordina
in  un  rapporto  di  compenetrazione  organica  ai  fini  di  giustizia
(sent. 96/1975).
Il  ruolo  del  Pm  non  è  quello  di  mero  accusatore  ma  pur  sempre  di
organo  di  giustizia  obbligato  a  ricercare  tutti  gli  elementi  di  prova  per
una  giusta  decisione,  ivi  compresi  gli  elementi  favorevoli  all’imputato
(sent. 88/1991).

Inoltre,  in  questo  secondo  estratto,  ci  vengono  offerti  vari  riferimenti  normativi  scaturiti  da  altrettante  sentenze  della  Consulta.
Sentenze  queste  volte  proprio  a  far  comprendere  come  il  Pm  debba  essere  configurato  come  un  “organo di giustizia”  svincolato  da  ogni  obbligo  di  accanimento  verso  l’imputato.
Il  ruolo  del  Pm  infatti,  come  dice  Zanon  e  come  illustra  la  Corte,  non  è  quello  di  mero  accusatore  bensì  quello  di  magistrato  che  persegue  interessi  generali  e  superiori  (l’accertamento della verità).

– Contributo di P. Maddalena
(tratto da:  “Il Giudice ed i suoi limiti”)
pag. 86 e seg.

[…] Le  vecchie  proposte  di  Magistratura Democratica  evidenziano
un  altro  importante  mutamento  rispetto  al  passato: le  riflessioni
e  le  domande  sulla  legittimazione  del  magistrato  e  sulla  sua
responsabilità.
[…] Possiamo dunque ben dire che questi uomini (Calamandrei  ed
altri) non  pensavano  affatto  che  l’indipendenza  della  magistratura
e  forme  di  collegamento  tra  giustizia  e  collegamento  democratico
fossero  incompatibili.
[…] Dunque  nella  discussione  di  quegli  anni  la  linea  ispiratrice
delle  correnti  progressiste  fu  proprio  la  necessità  di  attivare  un
collegamento  tra  giustizia  e  principio  di  sovranità  popolare.
[…] Dunque  la  discussione  sulla  democratizzazione  della  giustizia
abbandonava  le  mere  petizioni  di  principio  e  si  concretizzava  in
precise  proposte:  le  ricette  suggerite  rimanevano  nel  solco  della
“tradizione giacobina”.
Ovvero  Giudici  di  primo  grado  eletti  dal  popolo  e  Pubblico
ministero  organo  dell’Esecutivo.
[…] E’ che  un  rafforzamento  della  legittimazione  del  Pubblico
ministero  realizzata  attraverso  un  suo  collegamento,  diretto  o
indiretto  al  potere  politico,  o  esecutivo  o  legislativo,
comporterebbe  la  perdita  della  sua  indipendenza.
Un  sistema  di  questo  tipo  servirebbe  a  frenare  o  insabbiare
indagini  scomode.
[…] Del  resto  nel  sistema  statunitense  la  nomina  elettiva  dei  capi
degli  uffici  statali  è  vista  proprio  come  la  fonte  della  loro
autonomia  non  solo  rispetto  alle  altre  istituzioni  ma  anche  verso
l’Esecutivo.
Insomma  proprio  per  il  fatto  di  beneficiare  di  un sostegno  politico
proprio  e  diretto  attribuisce  al  pubblico ministero  una  piena
indipendenza  dal  potere  politico.
Al  contempo  lo  rende  responsabile  vero  i  cittadini  così  affinando
l’efficienza  del  suo  operato.

In  questo  passo  viene  posto  il  tema  delicatissimo  del  rapporto  tra  magistratura  e  relativa  legittimazione  democratica.
Personalmente  ritengo  che  la  magistratura  non  abbia  bisogno  di  una  “fonte popolare”  rispetto  alla  sua  legittimazione;  poiché  diventerebbe  automaticamente  un  organo  di  parte  e  costantemente  condizionato  (dal  volere  popolare,  dalle  bizze  umorali  del  momento,  da  una  opinione  pubblica  sempre  più  ballerina…).
Perderebbe  in  un  sol  colpo  imparzialità  ed  autonomia.
La  cosa  interessante  da  notare  è  invece  che  storicamente  i  più  pericolosi  ed  insidiosi  attacchi  all’indipendenza  dei  Giudici  venivano  da  forze  progressiste  (cioè  di  sinistra)  e  dai  famosi  Giacobini  (che  oggi  invece  vengono  additati  di  pretese  diametralmente  opposte).
Questo  fa  capire  quanta  confusione  storico-concettuale  vi  sia  nel  nostro  Paese,  quanta  disinformazione  e  quanto  pressapochismo  vi  sia  nei  giudizi…

– Contributo di S. Sicardi
(tratto da: “Ordine Giudiziario e separazione delle carriere: pareggiamento o differenziazione
delle garanzie di indipendenza?”)
pag. 6 e seg.

[…] Come  si  è  già  ricordato  in  precedenza,  indipendentemente
dai  diversi  periodi  della  storia  istituzionale  del  nostro  Paese  si  è
registrata  in  Italia  una  costante  tendenza  a  non  impedire  passaggi
tra  magistratura  giudicante  ed  inquirente.
Tutto  ciò  si  è  abbinato,  nel  periodo  repubblicano,  ad  una
assimilazione  dei  due  Status  sul  piano  delle  garanzie  e  su  quello
relativo  ai  meccanismi  di  promozione  e  di  attribuzione  delle
funzioni  direttive  e  non.
Si  è  affermato  in  modo  implicito  ed  indolore,  fin  dalla
conclusione  dei  lavori  dell’Assemblea  Costituente  il  principio
secondo  cui  del  CSM  e  nella  competenza  del  CSM  rientravano
tanto  i  magistrati  giudicanti  che  quelli  requirenti  così  come
l’equiparazione  in  relazione  allo  Status  ed  alle  garanzie  di
indipendenza  dei  secondi  rispetto  ai  primi.
[…]  In  senso  opposto  a  questa  consuetudine  di  osmosi  si  è  mossa
tra  accese  polemiche  la  riforma  dell’ordinamento  giudiziario  del
2005/06  con  l’obiettivo  di  rendere  rari  e  difficili  i  passaggi  dalle
funzioni  requirenti  a  quelle  giudicanti  e  viceversa  (solo  attraverso
la  partecipazione  ad  un  nuovo  concorso).

Da  questo  frammento  emerge  in  maniera  chiara  come  storicamente  nel  nostro  Paese  la  condizione  di  coabitazione  tra  i  Giudici  e  Pm  sia  stata  una  vera  e  propria  consuetudine.
È  stato  quindi  naturale,  al  termine  dei  lavori  della  Costituente,  creare  un  solo  ed  unico  organo  di  autogoverno  (il  CSM).
È  altrettanto  lampante  come  questa  condizione  di  osmosi  abbia,  di  conseguenza  attribuito  anche  ai  Pm  le  sacre  guarentigie  dell’Indipendenza.
La  carriera  e  l’ordinamento  erano  unici  sia  nel  periodo  monarchico  che  nel  periodo  fascista  ed  hanno  continuato  ad  esserlo  anche  in  quello  Repubblicano  (fino  ai  giorni  nostri).
La  differenza,  come  è  facile  intuire  e  comprendere,  si  aveva  nel  fatto  che  nelle  prime  due  fasi  l’ordinamento  unico  garantiva  la  sottomissione  di  entrambe  le  funzioni  (Giudicante e Requirente)  al  potere.
Nella  fase  attuale,  al  contrario,  la  carriera  unica  garantisce  proprio  l’esatto  opposto.

– Contributo di F. Moroni
(tratto da: “Soltanto alla legge”)
pag. 36 e seg.

[…] Emerge  chiaramente  dall’analisi  dei  progetti  di  Calamandrei,
Leone,  Patricolo,  Ruini  e  dal  dibattito del  plenum  assembleare  si
delineano  tre  orientamenti  generali:
a) la  Dc  che  tenta  una  mediazione  tra  autogoverno  e  collegamento
con  gli  altri  poteri
b) le  destre  schierate  per  l’autogoverno  della  magistratura  e  la  loro
indipendenza
c) le  sinistre  che  volevano  un  forte  collegamento  delle  magistrature
col  popolo
Spicca  per  sistematicità  ed  organicità  la  relazione  presentata
Calamandrei  che  pone  in  primo  piano  accanto  all’unicità  della
giurisdizione  l’esigenza  di  preservare  da  ogni  inframettenza  di
carattere  politico  l’assoluta  tanto  della  magistratura  giudicante  quanto
degli  uffici  del  Pubblico Ministero.
Secondo  l’illustre  esponente  del  Partito d’Azione  la  sottoposizione
anche  del  Pm  al  principio  di  legalità,  rinforzato  dall’ulteriore  congegno
dell’obbligatorietà  dell’azione  penale,  avrebbe  consentito  di  scongiurare
pro futuro  quelle  pericolose  interferenze  politiche  sull’attività  requirente
che  nel  recente  passato  avevano  ridotto a  mero  simulacro  il  principio
di  uguaglianza.
[…] Abbracciando  le  più  radicali  richieste  di  autogoverno  invece  gli
On. Patricolo  e  Castiglia  esponenti  del  Fronte liberale democratico
propongono  sia  l’abolizione  del  Ministro Politico della Giustizia  sia  la
previsione  in  sede  costituzionale  di  particolari  forme  di  procedibilità
per  i  reati  commessi  dai  magistrati  nell’esercizio  delle  loro  funzioni.
[…] Ruini  nel  presentare  il  progetto  elaborato  dalla  Commissione dei 75
ricorda  con  grande  moderazione:
“Non  occorre  aggiungere  quale  importanza  abbia  per  una  sana
Democrazia  l’indipendenza  della  magistratura  che,  come  ogni  altra
amministrazione  ha  alla  sua  radice  il  voto  popolare  ma  il  concorso
(…)  per  adempire  il  mandato  che  esercita  in  nome  del  popolo  la
Magistratura  è  autonoma  ed  indipendente.”
[…] Il  laborioso  iter  di  mediazioni  tra  tutte  le  concezioni  passa
attraverso  il  ritiro  o  la  mancata  approvazione  di  una  serie  di  proposte
di  diverso  tenore:  scartato  l’emendamento  Ambrosini  (“Il  Pm  gode  di
tutte  le  garanzie  dei  magistrati”),  rigettate  le  indicazioni  di  Leone  (“Il
Pm  dipende  dal  ministro  della  Giustizia”),  e  di  Cappi  (“Il  PM  è
sottoposto  al  controllo  alla  vigilanza  del  Ministro  della  Giustizia”),  il
punto  di  compromesso  viene  trovato  infine  nella  formula  dell’Articolo 107,
comma 4 Costituzione. (“Il  pubblico  ministero  gode  delle  garanzie  stabilite
nei  suoi  riguardi  dalle  norme  sull’ordinamento  giudiziario”).
[…] Il  ragionamento  è  dunque  circolare:  il  principio  di  uguaglianza  dei
cittadini  e  di  indipendenza  del  magistrato  sono  collegati;  l’indipendenza
della  magistratura  ha  bisogno  del  suo  autogoverno;  l’autogoverno
presuppone  la  mancanza  di  ogni  controllo  politico,  questo  comporta
l’applicazione  indefettibile  della  legge  e  l’obbligatorietà  dell’azione  penale;
infine  il  principio  di  obbligatorietà  dell’azione  penale  assicura
l’uguaglianza  dei  cittadini  di  fronte  alla  legge.

Anche  in  questo  caso  è  interessante  notare  come  sin  dall’inizio  dei  lavori  della  Costituente  a  difendere  le  garanzie  di  autonomia  dei  Giudici  fossero  proprio  le  forze  di  destra,  mentre  quelle  di  centro  e  di  sinistra  si  battevano  per  altre  soluzioni  (sottomissione  all’Esecutivo,  elezione  popolare  ecc.).
Ed  è  altrettanto  importante  sottolineare  la  presa  di  posizione  di  Ruini  il  quale  saggiamente  ravvisava  la  non-necessità  di  una  elezione  del  Pm  (possibilità  questa  molto pericolosa).
Secondo  lo  Statista  infatti  era  invece  determinante  l’immissione  all’interno  della  magistratura  tramite  concorso  (garanzia  di  totale  imparzialità  e  sicurezza   nell’agire).
Di  certo  condivisibile  infine  il  ragionamento  conclusivo  che  sottolinea  magistralmente  il  legame  indissolubile,  sia  da  un  punto  di  vista  logico  che  ontologico,  tra  Autonomia  della  Magistratura  ed  Uguaglianza  dinnanzi  alla  Legge.
Poi  naturalmente  occorrerebbe  spiegare  come  le  altre  Democrazie  al  mondo  possano  garantire  l’Uguaglianza  (davanti  alla  legge)  pur  essendo  sprovviste  di Indipendenza  (dei  Pm)…
Questione  questa  di  enorme  complessità  filosofica  ancor  prima  che  giuridica  ma  al  tempo  stesso  troppo  complicata  e  delicata  per  essere  trattata  in  poche  righe.
Lasciamo  dunque  l’enigma  ad  altre  occasioni.
A  beneficio  del  lettore  è  opportuno  ricordare  che,  su  tale  argomento,  un  breve  e  parziale  chiarimento  viene  offerto  nel  cap. VIII.

– Contributo di G. Silvestri
(tratto da: “Giustizia  e  Giudici  nel  sistema  costituzionale”)
pag. 110 e seg.

[…] una  summa divisio  tra  magistrati  giudicanti  e  inquirenti  con  conseguenti
effetti  sul modo  di  rapportarsi  l’uno  all’altro  e  con  la  creazione  di  apposite
strutture  di  auto-governo  non  comuni  ai magistrati  giudicanti.
Il  vantaggio  di  una  simile  innovazione  sarebbe  quello  di  instaurare  una
effettiva  alterità  tra  “organo della accusa”  ed  “organo della decisione”.
Il  problema  esiste  nella  prassi  ma  il  rimedio  proposto  sarebbe  peggiore
del  male.
La  professionalizzazione  dei  magistrati  pubblici ministeri  staccati  dall’ordine
Giudiziario,  e  costituiti  in  corpo  autonomo,  trasformerebbe  il  Pm  da
“organo di  giustizia”,  vincolato  esclusivamente  all’applicazione  imparziale
della  Legge  ad  organo  teleologicamente  orientato  al  risultato,  la  condanna
dell’imputato,  il  cui  raggiungimento  diventerebbe  l’essenza  della  funzione.
Un  corpo  di  “professionisti dell’accusa”  che  diventerebbero  in  breve  tempo
parti  in  senso  sostanziale  e  non  soltanto  processuale  si  troverebbe
probabilmente  a  metà  strada  tra  politica  e  giurisdizione:  non  si  sfuggirebbe
all’alternativa  di  ricondurlo  al  controllo  delle  sedi  democratiche  del  potere
(Parlamento, Governo)  o  di  accettare  il  formarsi  di  una  categoria
eccessivamente  potente e  ristretta.

Qui  l’autore  si  sofferma  su  un  concetto  fondamentale:  la  differenza  tra  “separazione delle carriere”  e  “separazione delle funzioni”  (accennato  ma  poi  ripreso  nel  passo  successivamente  citato).
Una  doverosa  specializzazione  del  Pm  e  quindi  una  distinzione  delle  funzioni,  afferma  l’autore,  sebbene  sia  utile  per  determinati  motivi,  rischierebbe  però  di  peggiorare  la  situazione.
Una  separazione delle funzioni  rischierebbe  cioè,  se  tramutata  in  separazione delle  carriere,  di  creare  o  un  Pm  privo  della  bussola  della  verità  e  della  imparzialità  o  un  Pm  completamente  sottomesso  a  Poteri  esterni.
Come  giustamente  aggiunge  Silvestri,  la  medicina  sarebbe  peggio  della  malattia.
Si  passerebbe  da  un  Pm  in  simbiosi  col  Giudice  ad  un  Pm  che  ha  il  “cottimo  sulle  condanne”  come  dice  Travaglio.
Si  passerebbe  infine  da  un  magistrato  garante  dei  diritti  dell’imputato  (prima  ancora  dell’avvocato)  ad  un  magistrato  cieco  e  furioso  pronto  a  tutto  pur  di  giungere  a  condanna.
Personalmente  ritengo  invece  che  la  prima  opzione  non  rappresenti  un  “male  minore”,  come  sottilmente  trapela  dalle  parole  dell’autore,  ma  al  contrario  si  configuri  come  “un  bene  maggiore”.
Finché  il  Pm  si  forma  accanto  al  Giudice  ragionerà  come  un  Giudice.

– Contributo di E. Bruti Liberati
(tratto da: “Giustizia e Referendum”)
pag. 36 e seg.

[…] Differenziare  Pubblici Ministeri  e  Giudici  è  una  necessità.
Per  ragioni  sia  di  sostanza  che  di  immagine:  ovvie  le  differenze  dei  ruoli
occorre  evitare  indebite  commistioni.
Ma  resta  da determinare  il  come  della  separazione.
Le  proposte  a  riguardo  sono  numerose  ed  eterogenee:

a) Risoluzione 24 febbraio 1993 del CSM
Predisposizione  di  momenti  di  formazione  professionale  assidua  e  di  alto
livello  (…)  previsione  di  un  più  lungo  periodo  di  attività  nell’esercizio
delle  funzioni  specializzate  e  quindi  anche  nell’esercizio  delle  funzioni  di
pubblico ministero,  obbligo  di  una  sessione  di  riconversione  preliminare  al
passaggio  dalla  funzione  requirente  a  quella  giudicante  (…)
Sono  questi  gli  interventi  che  paiono  più  confacenti  agli  scopi  dichiarati
ed  immuni  dagli  inconvenienti  che  la  separazione  produrrebbe.

b) Disegno  di  legge  governativo  22 novembre  1996
(…) Il  passaggio  a  domanda  dell’interessato  da  funzioni  giudicanti  a
funzioni  requirenti  e  viceversa  può  essere  disposto  a  seguito  di  frequenza
di  un  corso  di  qualificazione  professionale  organizzato  dal  Consiglio
superiore  della  magistratura  ed  è  subordinato  ad  un  giudizio  di  idoneità
allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni  espresso  dal  Consiglio  superiore
espresso  dal  Consiglio  giudiziario.

c) Progetto della Commissione Bicamerale
(…) Il  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni  di  pubblico ministero  e
viceversa  è  successivamente  consentito  solo  tramite  concorso  privato.
In  caso  di  passaggio  le  da  uno  ad  un  altro  incarico  le  funzioni  giudicanti
penali  e quelli  di  pubblico ministero  non  possono  essere  svolte  nel
medesimo  distretto  giudiziario.

A  questo  punto  finalmente  ci  vengono  proposte  delle  possibili  soluzioni  per  potenziare  la  distinzione  delle  funzioni  senza  corrodere  la  “sacra  autonomia  del  Pm”
Sono  3  progetti  (non realizzati)  di  riforme  finalizzati  proprio  a  mettere  dei  paletti  per  scoraggiare  il  passaggio  da  una  funzione  all’altra.
A  mio  parere  è  sbagliata  anche  la  semplice  distinzione  delle  funzioni  ma  se  essa  rappresentasse  una  mediazione  o  un  compromesso  tale  da  salvaguardare  l’indipendenza  dei  magistrati  sarebbe  comunque  preferibile.
Certo,  a  mio  modo  di  vedere,  peggiorerebbe  comunque  le  cose  ma  almeno  limiterebbe  i  danni.
Da  notare  come  Travaglio  si  sia  spesso  scagliato  contro  il  progetto della Bicamerale  (1997)… se  esso  rappresenti  comunque  un  pericolo  per  l’Indipendenza  dei  Pm  è  tuttavia  una  questione  troppo  complessa  per  essere  trattata  in  questo  luogo.

– Contributo di R. Corona:
(tratto da: “La  specializzazione  dei  magistrati  e  la  separazione  delle  carriere”)
pag. 79 e seg.

[…] Per  l’amministrazione  della  Giustizia  la  separazione  delle  carriere
raffigura  una  svolta  importante.
[…] Al  contrario  molteplici  ed  importanti  sono le  ragioni  emerse  a favore:
ragioni  forti.
a) Anzitutto  l’esempio  giudiziario  di  Paesi  europei  sicuramente
democratici  dotati  di  considerevoli  tradizioni  giurisdizionali.
Posto  che  al  sistema  delle  separazione  delle  carriere  governa  gli
ordinamenti  della  Germania  e  della  Gran Bretagna,  evidentemente  la
separazione  corrisponde  alle  esigenze  di  un  assetto  più  moderno
equilibrato  e  funzionale  dell’amministrazione  giudiziaria.
b) Il  modello  della  separazione  delle  carriere  inoltre  appare  necessario
per  dare  concreata  attuazione  al  giusto  processo  di  cui  fa  menzione  il
nuovo  testo  dell’articolo  111  Costituzione  (…)  costruito  sulla  base  della
parità  effettiva  delle  parti.
c) Infine  risponde  a  moderni  criteri  di  razionalità  e  di  efficienza  separare
le  Istituzioni  che  perseguono  fini  diversi  ed  utilizzano  strumenti  diversi.

In  questo  caso  siamo  di  fronte  invece  ad  una  argomentazione  a  favore  della  separazione delle carriere.
Peccato  che  le  motivazioni  addotte  siano  alquanto  discutibili.
L’autore  ne  cita  tre:  tutte  insufficienti  ed  inefficaci  per  una  effettiva  e  veritiera  dimostrazione.
In  primo  luogo  il  semplice  fatto  che  due  autorevoli  Paesi  europei  applichino  un  dato  sistema  giuridico,  non  significa  necessariamente  che  quel  sistema  sia  giusto  e  vantaggioso.
Non  è  di  per  sé  una  motivazione  sufficiente  per  importarlo:  un  sistema  è  giusto  se  è  giusto  e  non  se  è  applicato  altrove.
In  secondo  luogo,  come  abbiamo  più  volte  ribadito,  il  processo  italiano  non  presenta  al  suo  interno  la  figura  dell’Accusa.
Il  Pm  rappresenta  invece  un  Organo di Giustizia  e  non  ha  l’obbligo  della  ricerca  della  condanna  a  tutti  i  costi.
Infine  è  destituito  da  ogni  fondamento  l’affermazione  secondo  cui  Giudici  e  Pm  perseguono  fini  diversi.
È  errato,  essi  perseguono  un  obiettivo  unico:  l’accertamento  della Verità.
Il  quelle  fine  rappresenta,  come  spesso  ci  ha  ricordato  la  Consulta,  l’interesse  generale  della  collettività,  cioè  dello  Stato.

Capitolo VII
Provvedimenti  legislativi
Metto  ora  a  disposizione  del  lettore  una  ampia  gamma  di  testi  di  varie  norme  (sentenze della Consulta,  leggi,  articoli del codice  ecc.)  che  erano  stati  citati  direttamente  o  indirettamente  durante  i  capitoli  precedenti  e  posso  essere  qui  agevolmente  consultati.
È  da  precisare  che  le  varie  norme  citate  non  rappresentano  i  testi  originari  nella  loro  completezza  bensì  delle  selezioni  e  stralci.

L. 117/1988 (L. Vassalli)

Articolo 1
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
3. Nelle disposizioni che seguono il termine <> comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Articolo 2
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Articolo 3
1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.
Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento.
2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell’ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell’istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell’ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.
3. Quando l’omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell’imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell’istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Articolo 4
1. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello del distretto più
vicino a quello in cui è compreso l’ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto.
In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello dell’altro distretto più
vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.
Per determinare il distretto della corte d’appello più vicino si applica il disposto dell’articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.
2. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono
dal momento in cui l’azione è esperibile.
3. L’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se
in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è
verificato.
4. Nei casi previsti dall’articolo 3 l’azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Articolo 5
1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull’ammissibilità della domanda di cui all’articolo 2.
2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è
tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.
3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.
4. L’inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui
all’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all’altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni.
Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d’appello nei successivi dieci giorni e l’altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso
la cancelleria.
La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.
La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d’appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare,
rispettivamente al tribunale o alla corte d’appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l’istanza di cui all’articolo 3.
5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo.
La corte d’appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione interamente diversa.
Nell’eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l’inammissibilità.
Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all’esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l’eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Articolo 6
1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 105 del codice di procedura civile.
Al fine di consentire l’eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.
2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.
3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel
giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

Articolo 7
1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all’articolo 5, esercita l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.
3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b) e c).
Articolo 8
1. L’azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L’azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l’ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto.
In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello di altro distretto più vicino.
3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità.
Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo.
L’esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all’esercizio delle funzioni giudiziarie.
Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l’estraneo che partecipa all’esercizio
delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta.

Sentenze Consulta
190/1970
[…] Per  quanto  riguarda  la  posizione  del  p.m.  nel  processo,  l’Avvocatura  ricorda  l’evoluzione legislativa  in  materia  e  mette  in  rilievo  che  ormai,  in  base  ai  vigenti  principi  costituzionali, non  può  mettersi  in  dubbio  l’appartenenza  del  p.m.  all’ordine  giudiziario.
Portatore  di  un  pubblico  interesse  (tanto  che  lo  stesso  codice  processuale  lo  distingue  dalle parti  private),  egli  non  può  essere  posto  sullo  stesso  piano  del  difensore  dell’imputato,  ed  a lui  legittimamente  sono  attribuiti,  in  vista  delle  funzioni  affidategli,  poteri  non  riconosciuti  al  secondo:  ciò  giustifica  la  ratio  del  diverso  trattamento.

123/1971
[…] Non  può,  quindi,  fondatamente  ritenersi  che  in  violazione  del  principio  di  indipendenza sancito  dall’art. 101,  secondo  comma,  della  Costituzione,  l’art.  370  vincoli  il  G.I.,  limitandone  il  libero  convincimento,  a  dare  esecuzione  immediata  e  acritica  alle  richieste  di ulteriori  atti  istruttori  ch e gli  pervengano  dal  pubblico  ministero.
A  questo  soggetto,  nel  sistema,  resta  riservata  (e  ciò  deve  confermarsi  con  riguardo  alla fase  conclusiva  della  istruttoria  formale)  la  funzione,  pur  importantissima,  di  organica collaborazione  giudiziaria,  per  fini  di  giustizia  e  nel rispetto  dell’interesse  obiettivo  della legge.

63/1972
[…] È  stato  ritenuto  che,  pur  agendo  il  pubblico  ministero  esclusivamente  nell’interesse  della  legge , non  è  da  escludere  che,  nella  dialettica  del  processo,  anch’esso  sia  da considerare  come  parte:  ma  che,  tuttavia,  da  ciò  non  consegue  che i   poteri  processuali  del difensore  debbano  essere  sempre  pari  a  quelli  del  pubblico  ministero,  il  quale,  per  la  sua peculiare  posizione  istituzionale,  per  la  funzione  assegnatagli,  o  per  esigenze  connesse  alla corretta  amministrazione  della  giustizia,  deve,  invece,  fruire,  in  casi  razionalmente giustificabili,  di  particolare  trattamento.
Tale  il  caso  (secondo questi concetti, qui ribaditi dalla Corte) dell’assistenza  del  pubblico ministero  in  tutta  la  fase  istruttoria  e  compresa  quindi,  anche  la  fase  di  interrogatorio  delle  prove  testimoniali,  in  considerazione  che  si  tratta  in  ogni  momento  dell’esercizio  di una  funzione  pubblica,  da  svolgere  “super partes”  a  tutela  di  superiori  interessi  di  giustizia obbiettiva.
Ciò  non  crea  né  privilegio  ingiustificato  né  illegittima  disparità  di  trattamento  che  contrasti con  l’art. 3  della  Costituzione.
Posto  quanto  sopra,  la  questione  deve  essere  dichiarata  non  fondata  anche  sotto  l’ulteriore profilo,  dedotto  nell’ordinanza  del  giudice  istruttore  di  Pisa,  nel  senso  che,  per  ripristinare la  parità,  basterebbe  risolvere  la  questione  riducendola  al  punto  della  esclusione dell’intervento  del  pubblico  ministero,  intervento  che,  invece,  si  giustifica  di  per  sé,  secondo i  basilari  motivi  ora  esposti.

96/1975
[…] Il  pubblico ministero – anche  se  non  é  investito  del  potere  decisorio  onde  non  può qualificarsi  giudice  in  senso  stretto  –  é,  comunque,  anch’egli  un  magistrato,  come  dimostra  la  collocazione  degli  articoli  della  Costituzione  che  lo  riguardano  (in  particolare  da  104  a 107)  nel titolo VI  de  “La Magistratura” e financo  nella  sez. de “L’ordinamento giurisdizionale”. L’esattezza  dell’inquadramento  del  p.m.  fra  gli  “organi della giurisdizione”  in senso  lato  ha, del  resto,  già  trovato  conferma  da  parte  di  questa  Corte,  che,  con  sentenza n. 190 del 1970, ha  testualmente  definito  la  posizione  del  p.m.  come  quella,  appunto,  di  un  magistrato appartenente  all’ordine  giudiziario  collocato  in  posizione  di  istituzionale  indipendenza  rispetto ad  ogni  altro  potere  che  “non  fa  valere  interessi  particolari  ma  agisce  esclusivamente a  tutela  dell’interesse  generale  all’osservanza  della  legge,  perseguendo  fini  di  giustizia”.
Da  ciò  deriva  che  nel  concetto  di  “giurisdizione ” –  quale  contemplato  nell’art. 102,  che  è  il primo  dei  parametri  costituzionali , di  cui  è  dedotta  la  violazione  –  deve  intendersi  compresa non  solo  l’attività  decisoria,  che  é  peculiare  e  propria  del  giudice,  ma  anche  l’attività  di esercizio  dell’azione  penale,  che  con  la  prima  si  coordina  in  un  rapporto  di compenetrazione  organica  a  fine  di  giustizia  e  che  l’art. 112  della  Costituzione,  appunto, attribuisce  al  pubblico  ministero.

88/1991
Va  innanzitutto  ricordato,  al  proposito,  quanto  questa  Corte  ebbe  ad  affermare  nella sentenza  n. 84 del 1979,  cioè  che  “l’obbligatorietà  dell’esercizio  dell’azione  penale  ad  opera del  Pubblico Ministero…  è  stata  costituzionalmente  affermata  come  elemento  che  concorre
a  garantire , da  un  lato, l’indipendenza  del  Pubblico Ministero  nell’esercizi  o  della  propria funzione  e,  dall’altro,  l’uguaglianza  dei  cittadini  di  fronte  alla  legge  penale”;  sicché  l’azione è  attribuita  a  tale organo  “senza  consentirgli  alcun  margine  di  discrezionalità nell’adempimento  di  tale  doveroso  ufficio”.
Più  compiutamente:  il  principio  di  legalità  (art. 25, secondo comma),  che  rende  doverosa  la repressione  delle  condotte  violatrici  della  legge  penale,  abbisogna,  per  la  sua concretizzazione,  della  legalità  nel  procedere;  e  questa,  in  un  sistema  come  il  nostro, fondato  sul  principio  di  eguaglianza  di  tutti  i  cittadini  di  fronte  alla  legge  (in  particolare, alla  legge  penale),  non  può  essere  salvaguardata  che  attraverso  l’obbligatorietà  dell’azione penale.

2/1968
[…] Di  regola  lo  Stato  risponde  civilmente  solo  se  é  amministrazione  attiva  e  non  se  si  presenta  come  legislatore  o  come  giudice  (nel  qual  caso  soccorre  il  diverso  istituto  della riparazione  dell’errore  giudiziario):  poiché  è  esclusa  nei  suoi  confronti  ogni  azione  di risarcimento  dei  danni  derivanti  da  sentenze  ingiuste,  altrettanto  sarà  per  gli  atti  del pubblico ministero,  che  indubbiamente  appartiene  all’ordine  giudiziario.
La  responsabilità  statale – prosegue l’Avvocatura – sempre  responsabilità  diretta,  inconcepibile dunque  se  l’atto  dannoso  sia  opera  di  chi  non  é  legato  da  un  rapporto  di  dipendenza organica  o  comunque  di  chi,  avendo  commesso  reato  doloso,  ha  rotto  ogni  vincolo  organico  proprio  con  l’organizzazione  dello  Stato.

Articoli della Costituzione
Art. 104
La  magistratura  costituisce  un  ordine  autonomo  e  indipendente  da  ogni  altro  potere.
Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  è  presieduto  dal  Presidente  della  Repubblica.
Ne  fanno  parte  di  diritto  il  primo  presidente  e  il  procuratore  generale  della  Corte  di cassazione.
Gli  altri  componenti  sono  eletti  per  due  terzi  da  tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle  varie  categorie,  e  per  un  terzo  dal  Parlamento  in  seduta  comune  tra  professori ordinari  di  università  in  materie  giuridiche  ed  avvocati  dopo  quindici  anni  di  esercizio.

Art. 109
L’autorità  giudiziaria  dispone  direttamente  della  polizia  giudiziaria.

Art. 112
Il Pubblico ministero  ha  l’obbligo  di  esercitare  l’azione penale.

Codice penale

Art. 50
Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l`azione penale (112 Cost., 405) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 411, 415).
2. Quando non  è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l`istanza (341) o l`autorizzazione a procedere (343), l`azione penale è esercitata di ufficio.
3. L`esercizio dell`azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70, 71, 343, 344; ).

Art. 51
Uffici del pubblico ministero.
Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate ( disp. di att.c.p.p.3):
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione (570-3).
2. Nei casi di avocazione (53-3, 372, 412), le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall`art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia .
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I (655, 678-3).
3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché  per i delitti previsti dall`art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .
3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente .

Art. 53
Autonomia del pubblico ministero nell`udienza. Casi di sostituzione

1. Nell`udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.
2. Il capo dell`ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
3. Quando il capo dell`ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l`udienza un magistrato appartenente al suo ufficio (372).

Art. 58
Disponibilità della polizia giudiziaria

1. Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva sezione (56); la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.).
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria .
Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.).
2. L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.).
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (16 att.). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall’attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

Capitolo VIII
Precisazioni  sul concetto di  “Uguaglianza”
Fino  ad  ora  abbiamo  spesso  citato  l’espressione  “Uguaglianza”  o  “Principio  di uguaglianza dinnanzi alla legge”
Certo,  tutti  concetti  fondamentali  e  determinanti  ma  sfortunatamente  limitati  da  una  certa  ambiguità  semantica.
Cosa  significa  realmente  “uguaglianza”?
Qual è  il  suo  significato  profondo?
Esistono  più  interpretazioni  relative  a  tale  concetto?
Quali  ambiti  e  dimensioni  della  società  riguarda?
La  domanda  naturalmente  potrebbero  andare  avanti  all’infinito  e  molte  delle  quali  suppongo  non  avrebbero  nemmeno  una  risposta.
Tuttavia  possiamo  in  questa  sede  cercare  di  offrire  al  lettore  una  semplice  ma primaria  distinzione,  seppur  a  grandi  linee.
Per  farlo  vorrei  usufruire  degli  studi  intrapresi  su  tale  questione  da  un  grande  Docente  di  Filosofia del diritto  come  R. Dworkin.
Quest’ultimo,  nel  suo  celebre  testo  dal  titolo  “Virtù sovrana”  propone  una  distinzione  fondamentale  tra  due  dimensioni  dell’Uguaglianza.
Da  una  parte  l’Eguaglianza di benessere,  dall’altra  l’Eguaglianza di risorse.
Queste  le  definizioni  specifiche  offerte  dal  Dworkin:

“La  prima  sostiene  che  un  piano  distributivo  tratta  le
persone  da  uguali  quando  distribuisce  loro  risorse  finché
nessun  trasferimento ulteriori  le  renderà  più  uguali  in
termini  di  benessere.
La  seconda  sostiene  che  un  piano  distributivo  tratta  le
persone  da  uguali  quando  distribuisce  loro  risorse  finché
nessun  trasferimento  ulteriore  renderà  più  uguali  le  singole
quoti  di  risorse.
Supponiamo  per  esempio  che  un  uomo  benestante  abbia
molti  figli:  uno  dei  quali  è  cieco,  uno  è  un  playboy  con
gusti  dispendiosi,  è  un  aspirante  politico  con  aspirazioni
altrettanto  dispendiose,  un  altro , un  poeta  con  esigenze
modeste,  un  altro  uno  scultore  che  lavora  con  materiali
costosi  e  così  via…
Come  farà  testamento?
Se  aspira  a realizzare  l’uguaglianza  di  benessere  terrà  conto
delle  differenze  tra i  suoi  figli  e  lascerà  loro  quote  diverse.
Se  invece  preferisce  realizzare  l’uguaglianza  di  risorse  allora
potrebbe  pensare  che  il  criterio  scelto  sia  quello  dare  ad
ognuno  somme  eguali.”

Dworkin  proseguirà  poi  nel  suo  itinerario  filosofico  specificando  maggiormente  le  differenze  fra  l’una  e  l’altra  concezione  e  intrattenendo  tutta  la  sua  teorizzazione  su  un  terreno  non  tanto  giuridico  quanto  economico-sociale.
A  noi  però  interessa  in  questa  sede  cogliere  il  significato  generale  ed  astratto  del  suo  argomentare.
L’autore  sostanzialmente  afferma  che  esistono  due  concetti  di  Uguaglianza.
La  prima  mette  sullo  stesso  piano  ogni  cittadino  e  gli  conferisce  i  medesimi  diritti-doveri;  essa  viene  nominata  Uguaglianza di risorse.
L’altra  distingue  invece  le  persone  a  seconda  di  vari  parametri  (merito,  bisogni,  esigenze  ecc.):  essa  assumerà  il  nome  di  Uguaglianza di benessere.
Nel  primo  caso  siamo  di  fronte  ad  un  concetto  di  uguaglianza  più  formale  ed  universalistico.
Nel  secondo  caso  il  concetto  diventa  invece  maggiormente  concreto  ed  individuale.
Non  primo  caso  l’uguaglianza  indosserà  una  veste  giuridica.
Nel  secondo  essa  si  ammanterà  di  una  sfera  socio-economica.

L’Eguaglianza  di  risorse  si  configura  in  fin  dei  conti  come  la  classica  uguaglianza di fronte alla legge,  quella  cioè  dove  diritti  e  doveri  (risorse  innanzi  allo  Stato)  sono  previsti  per  ogni  cittadino  in  modo  paritetico  e  senza  palesi  differenze.
L’Eguaglianza  di  benessere  appare  come  la  condizione  di  parità  non  formale  ma  sostanziale  dei  cittadini  nel  loro  diritto  al  raggiungimento  del  successo.
Nella  prima  visione  sono  determinanti  elementi  come:  diritto  al  voto,  diritti  di pensiero  e  parola,  obbligo  di  rispettare  le  leggi,  inviolabilità  della  persona,  dovere  di  non  produrre  falsa  testimonianza  ecc.
Nella  seconda  concezione  appaiono  al  contrario  fondamentali  presupposti  come:  meritocrazia,  carriera,  successo,  arricchimento…  (su  un  piano  personale);  stato sociale,  solidarietà,  appartenenza,  integrazione…  (su  un  piano  sociale).

Se  dovessimo  contestualizzare  queste  differenze  all’interno  delle  tesi  generali  di  questo  testo  potremmo  affermare  che  l’Eguaglianza  di  risorse  è  compresa  nella  “dimensione  strutturale”  della  Democrazia  mentre  l’Eguaglianza di benessere  è  contemplata  nella  sfera  qualitativa  della  Democrazia  medesima.
La  prima  ne  rappresenta  un  Principio supremo,  la  seconda  un  Parametro.

Posto  in  forma  schematica  potrebbe  essere  così  raffigurato:

Democrazia       Carattere            Dimensione               Riferimento
Uguaglianza di risorse           Base                 formale              giuridica                    P. Supremo
Uguaglianza di benessere     Qualità              sostanziale          socio/economica        Parametro

Nei  precedenti  capitoli  si  è  fatto  riferimento  all’Uguaglianza di fronte alla legge garantita  dall’Indipendenza  del  Pm.
Ecco,  da  questo  punto  di  vista,  va  precisato  che  ci  si  riferiva  all’Eguaglianza  di  risorse,  nell’ottica  interpretativa  di  Dworkin.
Ovvero  ci  si  riferiva  dell’uguaglianza  di  tipo  giuridico-formale.

Capitolo IX
Interrogativi giuridico-esistenziali
Fin  qui  abbiamo  impostato  tutta  la  nostra  riflessione  su  una  dato  di  fatto,  su  una  certezza  che  davamo  per  scontata.
Ovvero  abbiamo  strutturato  il  discorso  sulla  convinzione  che  l’Indipendenza  dei  Pubblici Ministeri  non  fosse  tutelata  da  una  norma  sovra-costituzionale.
Abbiamo  dato  per  scontato  che  l’autonomia  della  Magistratura  Inquirente,  a  differenza  di  quella  Giudicante,  non  fosse  un  Principio supremo.
Tale  convinzione  scaturiva  dal  fatto  che  nessuna  fonte  ufficiale  offriva  precise indicazioni  in  merito.
Nella  Costituzione  non  si  parla  di  questo  Principio,  nessuna  sentenza  della  Consulta  chiarifica  la  questione  mentre  Dottrina  e  Giurisprudenza  non  danno  orientamenti  definitivi.
Inoltre  abbiamo  spesso  ricordato  che  a parte  l’Italia  (e  forse  Portogallo)  nessun  altro  Paese  al  mondo  gode  dell’autonomia  della M. Inquirente.
Stando  così  le  cose  è  quasi  spontaneo,  quasi  automatico  dare  per  scontato  che  questa  Indipendenza  non  è  coperta  da  nessun  Principio supremo.

E  se  così  non  fosse?
E  se  per  ipotesi  fosse  tutto  un  fraintendimento?
E  se  esistesse  veramente  una  qualche  tutela  sovra-costituzionale?

Da  un  punto  di  vista  puramente  logico  infatti  il  semplice  fatto  che  nelle  fonti  ufficiali  e  all’estero  non  vi  siano  tracce  di  tale  Principio supremo  non  implica  necessariamente  che  esso  non  sussista.
Teoricamente  questa  Tutela  può  esistere  ed  essere  legittima  anche  se  non  codificata  in  contesti  giuridici  noti  e  ufficiali.
Ipotizziamo  per  un  attimo  che  quel  Principio supremo  esista,  ipotizziamo  per  un  secondo  che  l’Autonomia  del  Pubblico Ministero  sia  garantita  da  un  qualche  precetto  sovra-costituzionale.
Se  fosse  così  dovrebbe  comunque  essere  legittimato  da  un  qualche  entità  o  derivante  da  un  qualcosa.
Naturalmente  non  può  essere  campato  per  aria.
Deve  necessariamente  avere  una  qualche  appiglio  giuridico  o  para-giuridico,  deve  per  forza  di  cose  essere  ancorato  ad  una  qualche  legittimità  filosofica  o  concettuale.
È  in  questo  momento  che  dobbiamo  utilizzare,  come  unica  Fonte  possibile,
un  elemento  individuato  già  nel  libro  che  fa  da  prologo  e  proemio  all’attuale  (La Base della Democrazia)  e  riportato  alla  mente  nel  primo  capitolo.
Mi  sto  riferendo  ovviamente  ai  cosiddetti  Principi Assoluti.
Essi  fanno  riferimento  ad  una  ipotetica  dimensione  pre-giuridica  ma  al  tempo  stesso  contemplata  da  un  particolare  orientamento  dottrinale.
Sto  parlando  del  famoso  Giusnaturalismo.
Concetto  questo  che  racchiude  tutte  quelle  dottrine  filosofico-giuridiche  che  affermano  l’esistenza  di  un  “diritto naturale”,  ovvero  un  insieme  di  norme  derivanti  dalla  natura  stessa  senza  legittimazioni  ulteriori.
Il  concetto  opposto  viene  invece  detto  Positivismo giuridico,  dottrina  secondo  la  quale  invece  non  esiste  nessun  fondamento  naturale  al  diritto.
Ora,  in  questa  sede,  non  ci  occuperemo  del  secondo  orientamento  ma  daremo  solo  alcuni  cenni  relativi  al  primo.
Il  Giusnaturalismo  per  l’appunto  parte  dal  presupposto  che  esistano  in  natura  dei  diritti  e  dei  principi  sacri  ed  inviolabili  riferiti  ad  ogni  uomo  e  necessari  in  ogni  organizzazione  sociale.
Questi  diritti  e  principi  valgono  per  ogni  essere  umano  e  sono  giusti  e  sacri  per  natura.
La  loro  validità  non  può  in  nessun  modo  essere  messa  in  dubbio.
Di  conseguenza  le  legislazioni  delle  singole  società  sono  tenute  ad  applicarli  e  difenderli.
In  realtà  è  impossibile  darne  un  elenco  ufficiale  e  completo,  possiamo  solo  intuirne  i  più  significativi.
È  lecito  supporre  che  siano:
– l’eguaglianza  dinnanzi  alla  legge
– la  laicità  dello  stato
– il diritto  al  voto
– i diritti  umani  (pensiero,  parola  ecc.)
– il  diritto all’incolumità psico-fisica
– il  diritto  alla  proprietà  privata
– necessità  di  sanzionare  chi  trasgredisce
Ed  altri  ancora;  ne  ho  svolto  una  trattazione  più  completa  nel  testo  precedente  (La base della Democrazia).
Alcuni  interessanti  appigli  giuridico-concettuali  ci  vengono  però  offerti  da  un  grande  studioso  dalla  materia:  H. Hart.
Il  giurista  inglese,  pur  essendo  un  vicino  a  tesi  differenti   (positivismo g.),  ci  offre  una  importante  definizione  di  Giusnaturalismo:
“[…] è  la  concezione  secondo  cui  esistono  certi  principi
della  condotta  umana  che  attendono  di  essere  scoperti
dalla  ragione  umana   con  i  quali  la  legge  umana  deve
conformarsi  se  viole  essere  valida.”

Hart  continua  poi  la  trattazione  approfondendo  filosoficamente  la  questione   e sostenendo  che:
“[…]  La  dottrina  del  diritto  naturale  è  parte  di  una
concezione  più  antica  della  natura  per  la  quale  il
mondo  osservabile  non  è  soltanto  la  scena  di  questa
regolarità  […]  viceversa  ogni  tipo  classificabile  di
cose  è  concepito  non  soltanto  come  teso  a  conservarsi
nella  propria  esistenza  ma  come  rivolto  vero  una
definita  condizione  ottima  che  è  lo  specifico  bene.”

Hart  infine  ci  offre  anche  una  serie  di  condizioni  storico-concettuali  atte  a determinare  la  teorizzazione  di  tale  dottrina:
– Vulnerabilità umana
le  normali  esigenze  del  diritto  e  della  morale  consistono
nella  maggior  parte  non  in  servizi  attivi  che  si  devono
prestare  ma  in  omissioni  che  vengono  formulate in  forma
negativa  come  proibizioni.
Di  queste  le  più  importanti  per  la  vita  sociale  sono
quelle  che  limitano  l’uso  della  violenza  nell’uccidere
nell’infliggere  un  danno  corporale.
– Uguaglianza  approssimativa
gli  uomini  differiscono  tra  loro  in  forza  fisica,  agilità
e  capacità  intellettuali.
Tuttavia  anche  il  più  forte  deve  dormire  qualche  volta
e,  quando  è  addormentato,  perde  temporaneamente  la
propria  superiorità.
Questo  fatto  dell’uguaglianza  approssimativa  rende  ovvia
la  necessità  di  un  sistema  di  reciproche  astensioni  dalla
violenza.
– Altruismo  limitato
Gli  uomini  non  sono  demoni  dominati  dal  desiderio  di
sterminarsi  a  vicenda  e  hanno  un  interesse  altruistico
al  benessere  e  alla  sopravvivenza  dei  loro  compagni.
– Risorse  limitate
è  un fatto  meramente  contingente  che  gli  esseri  umani
hanno  bisogno  di  cibo,  di  vestiti e  di  un  tetto:  e  che
questi  non  sono  alla  loro  portata  in  quantità  senza
limiti  ma  sono  scarsi  e  devono  essere  fatti  crescere  e
venire  conquistati  dalla  natura.
Le  forme  più semplici  di  proprietà  si  possono  vedere
nelle  norme  che  escludono  le  persone  in  generale,
tranne  il  proprietario  dall’ingresso  in un  dato  territorio.
– Comprensione  e  forza  di  volontà  limitate
i  fatti  che  rendono  necessari  nella  vita  sociale  le
norme  che  proteggono  le  persone  sono  semplici  ed  i
loro  reciproci  benefici  sono  ovvi.
Le  sanzioni  non  sono  perciò  necessarie  come  motivo
normale  dell’obbedienza  ma  come  garanzia  che  coloro
i  quali  sono  disposti  ad  obbedire  volontariamente  non
vengano  sacrificati  a  coloro  che  non  sono  disposti  a  farlo.

Da  questi  brevi  passi  emerge  dunque  la  presenza  di  una  ipotetica  dimensione  filosofico-esistenziale  che  fa  da  sfondo  ad  una  precisa  esigenza  giuridica.
L’esigenza  di  fondare  la  legislazione  di  una  società  su  precisi  pilastri  inviolabili.
Questi  pilastri  possono  essere  a  loro  volta  chiamati  o  configurati  come Principi  Assoluti  o  Naturali.
Sono  una  sorta  di  fondamenti  epistemologici  inviolabili  e  giusti  per  natura  sui  quali  porre  le  basi  di  ogni  ordinamento  giuridico.
Tra  l’altro  molti  Principi supremi  sono  anche  Assoluti,  c’è  una  sorta  di  compenetrazione  tra  i  due… basti  pensare  al  diritto  al  voto,  i  diritti  umani,  la  laicità  dello  Stato  ecc.
In  fondo  se  ci  pensiamo  ogni  Principio Assoluto  o  Inviolabile  o  di Natura  trae  la  sua  origine  da  una  “domanda”.
Una  domanda  che  ognuno  di  noi  deve  porre  a  se  stesso  e  alla  propria  intima coscienza.
Una  domanda democratica.
Dalla  risposta  a  quella  domanda  scaturiscono  tali  Principi.

Facciamo  degli  esempi  schematici:
a) chi è che deve decidere chi mi governa?  Un re o il popolo?
(da qui scaturisce il diritto al voto)

b) ci devono essere persone intoccabili o tutti dobbiamo essere uguali dinnanzi alla
legge?
(da qui scaturisce il l’eguaglianza dinnanzi alla legge)

c) qualcuno deve imporre limiti alla mia libertà e dignità oppure ho il diritto di essere
libero?
(da qui scaturisce il diritto di pensiero, parola ecc.)

Per  ovvi  motivi  la  Magistratura  Giudicante  deve  assolutamente  godere  della  massima  indipendenza   (chi mi giudica non può essere controllato da qualcuno).
Quindi  l’autonomia  dei  Giudici  è  coperta  dal  Principio supremo  ed  Assoluto  al  tempo  stesso.
Per  capire  o  meglio  per  intuire  se  anche  l’autonomia  dei  Pubblici Ministeri  rientra  nei  Principi di Natura  (Assoluti)  dobbiamo  porci  la  seguente  domanda:

“Chi  persegue  i  reati  deve  essere  controllato  da  qualcuno?”

o se preferite:

“Chi  controlla  la  legge  deve  essere  controllato?”

Ecco,  ognuno  di  noi  ha  il  diritto/dovere  di  cercare  una  risposta  alla  suddetta  domanda…
Naturalmente  la  risposta  va  cercata  nella  propria  coscienza  e  non  nei  propri  interessi.

Vorrei  concludere  citando  una  frase  pronunciata  dal  Presidente della Repubblica:

“L’autonomia e l’indipendenza della magistratura costituiscono principi inderogabili in rapporto a quella divisione tra i poteri che è parte essenziale dello Stato di diritto”

(5 aprile 2011)

 

Capitolo X
Brevi  conclusioni
Nel  precedente  capitolo  abbiamo  ipotizzato  la  possibilità  di  una  effettiva  copertura  dell’Indipendenza  della  Magistratura inquirente  da  parte  di  uno  specifico  Principio supremo.
Ora,  posto  che  solo  la  Corte Costituzionale  può  dirimere  questo  dubbio  e  che  fino  alla  pronuncia  di  una  siffatta  sentenza  quel  Principio supremo  non  esiste,  possiamo  però  continuare  a  porre  ipotesi.
Questo  non  ce  lo  vieta  nessuno.
Ebbene,  ipotizziamo  che  un  bel  giorno  la  Consulta  per  un  x motivo  sancisca  l’inviolabilità  della  Autonomia  del  Pm  con  apposita  sentenza.
Supponiamo  inoltre,  in  via  del  tutto  ipotetica,  che  in  un  secondo  momento  si  ponga  in  essere  una  Revisione  costituzionale  che,  attraverso  la  separazione delle carriere,  metta  sotto  controllo  i  Pubblici ministeri  e  li  renda  privi  della  loro  Indipendenza.
Supponiamo  infine  che  tale  Revisione costituzionale  sia  assolutamente  legittima  sotto  il  profilo  giuridico-procedurale  con  tanto  di  approvazione  popolare  tramite  Referendum.

Ecco:  a  quel  punto  cosa  dovrebbe  fare  la  Consulta?
Dovrebbe  accettare  tale  modifica,  allineandosi  al  volere  del  Parlamento  e  del  Popolo?
Oppure…
Dovrebbe  rendere  nulla  quella  modifica,  ergendosi  a  supremo  garante  di  un  Principio  supremo  dell’ordinamento  democratico?

Detto  in  altri  termini:  cosa  conta  di  più  in  Democrazia,  la  Volontà  popolare  o  il  rispetto  dei  Principi supremi?

Una  cosa  la  so:  non  vorrei  stare  nei  panni  della  Corte costituzionale.

Bibliografia

B. Tinti, La questione immorale, Chiarelettere, Milano, 2009

N. Zanon, Il sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, 2011

G. Zagrebelsky, Principi e voti, Einaudi, Torino, 2005

F. Moroni, Soltanto la legge, Effepi Libri, Roma, 2005.

E. Bruti Liberati, Giustizia e Referendum, Donzelli Editore, Roma, 2000.

R. Corona, La specializzazione dei magistrati e la separazione delle carriere, G. Giappichelli editore, Torino, 2005.

G. Silvestri, Giustizia e Giudici nel sistema costituzionale, G. Giappichelli editore, Torino, 1997.

H. L. A. Hart,  Il concetto di diritto,  Einaudi, Torino, 2002

R. Dworkin,  Virtù sovrana. Teoria dell’uguaglianza, Feltrinelli, Milano, 2002

M. Scarponi,  La base della Democrazia,  Edizioni Simple, Macerata, 2010